Il condomino può installare l’antenna sul terrazzo
Redazione11 gennaio 2022Edit this post
La Suprema Corte di legittimità ha accolto il ricorso proposto da un condòmino avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva confermato la decisione del Tribunale di Savona avanti il quale era stata impugnata una delibera assembleare del condominio contenente parere contrario all’installazione, sul terrazzo di proprietà del ricorrente, di una antenna per telefonia cellulare, con i relativi impianti.
Segnatamente la Corte di secondo grado, richiamata la normativa in tema di inquinamento elettromagnetico, riteneva legittima la norma del regolamento condominiale, di natura contrattuale, che impone limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle di cui all’art. 844 c.c.
La Corte Genovese aveva infatti statuito che il disposto contenuto nel regolamento condominiale, pur formulato in modo generico, fosse tuttavia idoneo a vietare l’installazione di un’antenna di telefonia cellulare, poiché da qualificarsi obiettivamente molesta per la comunità dei condòmini, ancorché l’impianto oggetto di contestazione fosse risultato rispettoso del limite legale di emissione di onde elettromagnetiche.
Di tutt’altro parere la Corte di Cassazione la quale ha ritenuto illegittima la valutazione di automatica prevalenza dell’asserita tranquillità dei condòmini rispetto all’esercizio di un legittimo diritto del singolo condòmino di utilizzare la sua proprietà esclusiva in considerazione della genericità della clausola del regolamento (laddove non si specifica in che c
osa dovessero consistere concretamente le molestie) e, correlativamente, dell’incapacità dell’impianto di telefonia cellulare da installare a cura della ricorrente a determinare effetti insalubri essendo stati osservati i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui alla L. n. 36 del 2001, art. 4 e al D.P.C.M. dell’8/7/2003.
La Corte di legittimità, per giurisprudenza costante, ritiene infatti necessario che limiti e divieti di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive dei singoli condomini, risultino da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, ovvero non suscettibile di dar luogo a incertezze.
Da ciò consegue che la previsione di un divieto di interventi di singoli condomini (sui balconi e terrazzi di proprietà esclusiva) di nuocere all’estetica degli edifici e tali da “risultare molesto ai vicini” contenuta in un regolamento condominiale (come verificatosi nel caso di specie) non è certamente idonea a soddisfare i requisiti indicati dalla giurisprudenza in termini di sufficiente specificità.
Fonte: Redazione La Voce dell’Agorà-Italia Casa e Condominio

