Tari, conferme senza vincoli
Gli enti locali possono riproporre le tariffe Tari vigenti per l’anno precedente. Sono legittime le delibere comunali con le quali sono state approvate le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l’anno 2020, confermando quelle del 2019, senza compiere un’attività istruttoria e senza motivazione. Non sono richiesti questi adempimenti in un periodo emergenziale. A causa della pandemia è stato consentito agli enti di derogare anche all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione, con la sentenza 8324 del 30 dicembre 2021. Per i giudici amministrativi, il legislatore a causa dell’emergenza epidemiologica ha apportato una deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e alle modalità e ai termini di approvazione delle tariffe. Pertanto, all’amministrazione era attribuita la facoltà di «approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020». E non è «necessario il compimento di attività istruttoria, la quale contrasterebbe con l’esigenza, sottesa alla norma, di agevolare il compito rimesso alle amministrazioni e consentire in via derogatoria, nel contesto emergenziale di cui s’è detto, di far fronte agli adempimenti prescritti semplicemente rifacendosi alle tariffe del 2019». Allo stesso modo, «la conferma non può richiedere l’assolvimento di un attuale obbligo motivazionale, trattandosi della riproposizione delle tariffe, che non esige alcuna esplicitazione delle ragioni che presiedono alla scelta». Del resto, è pacifico che «il mantenimento delle tariffe debba assolvere allo scopo di non aggravarne il peso (tanto da derogarsi all’obbligo di copertura integrale dei costi), sicché la pretesa di una loro rielaborazione e riequilibrio tra le categorie finirebbe con il contraddire la ratio della norma, poiché il vantaggio che ne riceverebbe una categoria andrebbe a discapito di altra categoria di utenti».Nel caso di specie, il comune ha fatto corretta applicazione di quanto disposto dall’articolo 107 del dl 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, in base al quale in deroga «all’art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683 (approvazione tariffe)» della legge 147/2013, era possibile approvare le tariffe Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo alla determinazione e approvazione del Piano economico finanziario. L’eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal Piano finanziario per il 2020 e quelli del 2019, può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. Questa previsione, considerata la situazione economica, ha conferito all’ente il potere di confermare le tariffe dell’anno precedente.
Motivazione tariffe Tari. Al di là delle scelte contingenti operate dagli enti locali legate alla pandemia, da tempo è dibattuta la questione riguardante l’obbligo di motivare le delibere tariffarie. La regola stabilita dalla Cassazione con l’ordinanza 1977/2018, che esclude l’obbligo di motivare le tariffe Tarsu, vale anche per la Tari nonostante dal 2013, con l’introduzione della Tares, siano cambiate le modalità di calcolo del tributo. Al riguardo, il Tar Latina (sentenza 486/2016) ha sostenuto che le tariffe Tari non richiedono la motivazione se i comuni applicano i coefficienti fissati dal regolamento statale per la determinazione della quota fissa e di quella variabile del tributo. A giudizio del Tar, la delibera che fissa le tariffe Tari non richiede «una particolare o specifica motivazione dato che si tratta di un atto generale». Quello che la legge impone all’ente è che nello scegliere il coefficiente per l’applicazione del metodo normalizzato «si mantenga all’interno del range previsto dalle tabelle» allegate al dpr 158/1999. Se i coefficienti scelti dall’ente si collocano in un ambito intermedio, la tariffa non è sindacabile trattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalità amministrativa. In effetti, nonostante per particolari attività coefficienti di produzione dei rifiuti e tariffe deliberate possano sembrare eccessive, non è sindacabile la scelta comunale che fissi delle tariffe in linea con i parametri stabiliti dal citato regolamento statale sul metodo normalizzato. Ancorché l’amministrazione abbia il potere di aumentarle o diminuirle in modo consistente per alcune tipologie di attività, in relazione alla loro tendenziale maggiore o minore produzione di rifiuti.Sulla necessità di motivare le delibere tariffarie, però, non c’è un’uniformità di vedute nella giurisprudenza amministrativa. Per il Tar dell’Emilia Romagna (sentenza 1056/2015), la delibera che fissa le tariffe deve essere motivata e deve indicare i costi di esercizio dell’anno precedente, le stime dell’anno di competenza, il gettito della tassa e le ragioni dell’eventuale aumento dei costi.
fonte italiaoggi

