Il riclassamento deve essere ben motivato
Il riclassamento operato dall’Agenzia del territorio rispetto a un immobile comparato ad altri che, effettivamente, per caratteristiche e ubicazione, siano di maggior pregio, necessita di una rigorosa motivazione senza la quale risulta ingiustificato, soprattutto se comportante un aumento di più soglie della classe di appartenenza.

È il principio affermato dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 2706/05/2021.

In seguito all’accoglimento del ricorso di tre contribuenti contro un avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate di Roma Territorio, quest’ultima proponeva ricorso in appello contro il decisum di prime cure che aveva ritenuto non congruamente motivato l’atto in questione, in quanto poco attinente alle caratteristiche concrete dell’immobile riclassato e della sua ubicazione. Parimenti debole, per la commissione, era stata la parte motivazionale di carattere comparativo rispetto ad altri immobili della medesima microzona.

L’ufficio appellante, chiedendo la riforma della sentenza e la conferma dell’atto di riclassamento, sosteneva di aver adeguatamente motivato lo stesso secondo i canoni applicabili della normativa di riferimento di cui all’art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004.

I contribuenti appellati ritenevano, invece, corretta la valutazione operata dai giudici di prime cure circa la carenza, nell’accertamento, di ogni concreta e individualizzata stima delle effettive caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari.

Ciò considerato, la Ctr ha condiviso in toto la sentenza di prime cure, confermandone l’annullamento dell’atto. Con richiamo a recente Cassazione (cfr. Cass. n. 2375/2021) i giudici hanno evidenziato come sia necessaria una rigorosa, specifica e razionale motivazione dell’atto di riclassamento, che non può dirsi sufficientemente motivato laddove faccia mero riferimento a non meglio precisati interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano.

Proprio nel caso di specie, infatti, tenuto conto anche dei rilievi della perizia di parte contribuente, già versata in primo grado, emergevano una serie di caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile non considerate dall’ufficio, che oltretutto lo comparava con altre unità di evidente maggior pregio, che rivelavano eccessivo l’innalzamento della classe da 6 a 10. Non ritenendosi, dunque, adeguatamente evidenziate dall’Ufficio le ragioni per cui si era innalzata la classe di ben quattro livelli, con uno scarto che non giustificavano né l’estensione limitata dell’immobile, né la sua ubicazione, l’appello dell’Agenzia veniva respinto.

Nicola Fuoco

(…) L’appellante Ufficio censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, in quanto ha ritenuto che l’atto impositivo non fosse sufficientemente motivato, senza considerare che è da ritenersi, invece, esaustiva la motivazione supportata con riferimento alla normativa applicata (art. 1, comma 335, della l. 311 del 2004 e dpr 1998 n. 138 recante regolamento per la revisione generale delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane) (…).

Gli appellati contribuenti si sono costituiti e hanno controdedotto l’infondatezza nel merito del gravame e la correttezza della valutazione operata dai giudici di prime cure circa la carenza, nell’accertamento, di ogni concreta ed individualizzata stima delle effettive caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari. (…)

Di recente la Cassazione ha precisato che «è necessaria una rigorosa, e cioè completa, specifica e razionale, motivazione dell’atto di riclassamento … Né può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano nonché a interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici. (…) Venendo alla specifica valutazione dell’immobile oggetto di causa, l’appello è infondato, poiché seppure l’avviso di accertamento è da ritenersi in astratto congruamente motivato a termini di legge, dall’esame della perizia tecnica giurata di parte e del materiale fotografico prodotti in primo grado dai contribuenti, emergono una serie di caratteristiche intrinseche ed estrinseche per le quali pare eccessivo l’innalzamento della Classe da 6 a 10 (…). Pur ritenuta la legittimità in astratto dell’operato riclassamento in aumento, non risultano, tuttavia, adeguatamente evidenziate dall’Ufficio le ragioni per cui si è ritenuto di innalzare la classe di ben 4 livelli, con uno scarto che non pare proporzionato né alle condizioni di estensione molto limitata (38 mq) dell’immobile, né a quelle ambientali e paesaggistiche del medesimo (…).

L’unità immobiliare è, infatti, posizionata in via dei Gracchi, strada che, tenuto conto sia del flusso pedonale che del traffico veicolare, sia della vocazione commerciale, nonché dei livelli di trasporto pubblico di cui gode, si presenta di minor pregio rispetto alle centralissime via Ottaviano e via Cola di Rienzo, nelle quali sono ubicati gli immobili dedotti in comparazione. (…)

Tali motivazioni determinano, in conclusione, il rigetto dell’appello, con conferma della sentenza di primo grado che ha annullato l’avviso di accertamento. (…)

fonte italiaoggi