Rappresentanti supercondominio: quanto vale il voto?
Nell’assemblea di supercondominio, ogni rappresentante conta quanto gli altri, oppure il suo potere decisionale differisce in ragione del valore (espresso in millesimi) del condominio che rappresenta?
In ambito supercondominiale valgono gli usuali principi assembleari; tanto si evince dal dettato dell’art. 1117-bis cod. civ., secondo cui «Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici hanno parti comuni ai sensi dell’articolo 1117».
Ciò significa che, come avviene nell’ordinaria assemblea, ogni convenuto (cioè, rappresentante di condominio) vale una testa e i relativi millesimi attribuiti al condominio che rappresenta. A ogni edificio che costituisce il supercondominio, infatti, spetta una quota espressa in millesimi, che avrà quindi un peso specifico all’interno dell’assemblea.
Pertanto, lo scrivente ritiene che i quorum prescritti dall’art. 1136 Cod. civ. debbano essere valutati per “teste” e per valore dell’edificio, esattamente come accade in un’ordinaria assemblea condominiale.
Poiché il quarto comma dell’art. 1136 Cod. civ. stabilisce che le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, si ritiene corretto il calcolo prospettato all’interno del quesito.
In sintesi: il rappresentante del condominio nell’assemblea ordinaria di supercondominio vale una testa e si porta dietro i millesimi di valore del condominio che rappresenta.
laleggepertutti

