Casa su suolo di proprietà di un coniuge: Cassazione
Resta escluso dalla comunione legale l’immobile costruito, in costanza di matrimonio, sul terreno di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi: le disposizioni sull’accessione prevalgono sempre sulla disciplina che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi, fatto salvo, per il coniuge non proprietario, il riconoscimento del diritto di ripetere nei confronti dell’altro quanto eventualmente speso per la costruzione.
La Corte di Cassazione si è spesso pronunciata in merito alla proprietà della casa costruita da un coniuge sul suolo di proprietà dell’altro. In tali casi si applica il cosiddetto principio di accessione in forza del quale il titolare del suolo acquista la proprietà anche di tutte le costruzioni su di esso erette, indipendentemente da chi le abbia realizzate e ne abbia sostenuto le relative spese.
Cass., Sez. Un.,16 febbraio 2018 n. 3873, ha indicato una serie di importanti principi in merito all’operatività del principio dell’accessione di cui all’art. 934 c.c. nel caso di costruzione dell’immobile avvenuta su un terreno in comproprietà. Secondo la Suprema Corte, il principio di accessione ha vocazione generale e si applica ove non sia diversamente disposto, dunque anche nell’ipotesi in cui il suolo appartenga a più soggetti e uno solo abbia realizzato la costruzione. Inoltre, la disciplina speciale della comunione non deroga alla regola generale dell’accessione, in quanto la comunione riguarda i rapporti tra comproprietari e non i modi di acquisto della proprietà.
L’art. 934 c.c. fa salve le deroghe alla regola di attrazione della proprietà in quella del suolo, comunque risulti dalla legge, una delle deroghe potrebbe essere quella contenuta all’art. 177, lett. a), c.c.; pertanto, anche il coacquisto in comunione legale della cosa accessoria unita ad una principale di proprietà esclusiva del singolo.
Il presupposto da cui muove la Suprema Corte è il seguente: la costruzione realizzata sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi non costituisce oggetto di comunione ex art. 177, lett. a), c.c., mentre gli apporti alla realizzazione della costruzione, che per legge si presumono resi dal coniuge non proprietario, trovano corrispettivo in un suo credito verso l’altro coniuge (Cass., Sez. I, 25 novembre 1993 n. 11663; Id., Sez. I, 16 febbraio 1993 n. 1921).
In piena aderenza al principio dell’accessione, la Corte di Cassazione ribadisce che la costruzione realizzata — in pendenza di matrimonio — sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, non costituisce oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177, lett. a), c.c.; tuttavia, gli apporti alla realizzazione della costruzione, che per legge si presumono resi dal coniuge non proprietario, trovano corrispettivo in un suo credito verso l’altro.
L’acquisto della proprietà per accessione
Il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista “ipso iure”, al momento dell’incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere esclusa soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, poiché l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale.
Ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, spettando al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione il diritto di ripetere nei confronti dell’altro le somme spese, ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, n.27412
Costruzione edificata dai coniugi
La costruzione edificata dai coniugi in costanza del rapporto matrimoniale, sul terreno di proprietà personale di uno di essi è di proprietà personale ed esclusiva dello stesso in virtù dei principi generale che regolano l’accessione. Il coniuge non proprietario ha il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese per la costruzione, previa dimostrazione di avere dato il sostegno economico necessario per realizzarla.
Cassazione civile sez. I, 09/03/2018, n.5843
Nel regime di comunione legale dei beni, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo personale ed esclusivo di uno solo di essi, stante la operatività del regime dell’accessione, appartiene esclusivamente a quest’ultimo e non costituisce, pertanto, oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), c.c.. In tali ipotesi la tutela del coniuge non proprietario opera non già sul piano del diritto reale, bensì sul piano obbligatorio, per cui competerà a questi un diritto di credito ai sensi dell’art. 936, comma 2, c.c..
L’indennizzo riconosciuto ai sensi dell’art. 936 c.c. al coniuge che ha contribuito a costruire l’immobile sul fondo di proprietà esclusiva dell’altro coniuge costituisce debito di valore ed è commisurato al valore di mercato dei materiali utilizzati ed al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l’accessione, con la conseguenza che il relativo credito deve essere rivalutato secondo gli indici Istat dalla data della domanda.
Cassazione civile sez. II, 30/05/2013, n.13603
Diritto alla restituzione delle spese fatte per la costruzione dell’immobile
Resta escluso dalla comunione legale l’immobile costruito, in costanza di matrimonio, sul terreno di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi, posto che le disposizioni sull’accessione prevalgono sempre sulla disciplina che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi, fatto salvo, per il coniuge non proprietario, il riconoscimento del diritto di ripetere nei confronti dell’altro quanto eventualmente speso per la costruzione.
Secondo la Cassazione, infatti, il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177 comma 1 c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova d’aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine
Cass. 30 settembre 2010, n. 20508, Cass. 4 febbraio 2005, n. 2354, Cass. 14 aprile 2004, n. 7060
L’immobile costruito sul terreno di proprietà di un solo coniuge rientra nella comunione legale?
Ai sensi dell’art. 934 c.c., il proprietario del suolo acquista ipso iure, al momento dell’incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso edificata. Tale principio non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione di entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale di uno di essi è, a sua volta, proprietà esclusiva e personale di quest’ultimo; il coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione e che assolva all’onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico, ha il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tale fine.
Corte appello Palermo sez. II, 14/06/2017, n.1130
L’istituto dell’accessione non può essere invocato dal coniuge separato che ha realizzato lavori per il completamento della casa coniugale
L’istituto dell’accessione, in forza del quale il proprietario del suolo acquista automaticamente la proprietà di ciò che viene costruito sopra di esso, è riferibile unicamente all’acquisto a titolo originario della proprietà di un immobile e non anche all’ipotesi in cui le opere eseguite sul bene hanno incrementato il valore economico del medesimo.
Ne consegue che l’istituto non può essere invocato dal coniuge separato che ha realizzato lavori per il completamento dell’immobile adibito a casa coniugale. La tutela del coniuge non proprietario del suolo, infatti, non opera sul piano del diritto reale, non potendo egli vantare alcun diritto di comproprietà sulla costruzione, ma su quello obbligatorio, nel senso che va a esso riconosciuto un diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le spese affrontate per la costruzione.
Corte appello Milano sez. II, 07/09/2016, n.3393
fonte laleggepertutti

