Condominio: non estingue il debito pagare direttamente all’impresa
Quotidiano Del Condominio19 gennaio 2022Edit this post

Non é liberato il condomino che paga la propria quota direttamente all’impresa creditrice del condominio. Così dispone la sesta sezione della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 3636 del 17 febbraio 2014.
Con la sentenza indicata la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, per quanto attiene le parti comuni, il Condominio si pone, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini e l’amministratore assume la qualità di necessario rappresentante dei condomini sia nella fase di assunzione degli obblighi verso i terzi sia, all’interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi. Pertanto, il pagamento effettuato dal condomino direttamente a mani del creditore del Condominio non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino. Ne consegue che l’amministratore ben potrebbe richiedere ed ottenere dal singolo condomino il pagamento della quota e l’unico rimedio concesso al condomino sarebbe la richiesta di restituzione al terzo creditore di quanto già corrisposto.

fonte italiaoggi