Si può cedere il parcheggio in condominio dietro pagamento?

Posto auto condominiale: il diritto d’uso non può essere né dato in affitto a terzi né ceduto gratuitamente. Ma l’assemblea può disporre diversamente.

Un nostro lettore vive in un condominio dove i parcheggi vengono mensilmente assegnati ai vari proprietari degli appartamenti, in via rotatoria, in modo da garantire a tutti di poter lasciare l’auto all’interno del cortile condominiale e non sulla strada. Il lettore è però spesso fuori città per via di missioni lavorative. Le assenze possono durare anche un mese o due. Così ci chiede se, durante tali periodi, può cedere il parcheggio in condominio dietro pagamento a un altro condomino. Gli è consentito cioè lasciare il proprio posto auto, che il regolamento gli attribuisce di diritto, a un vicino di casa dello stesso stabile, dietro corresponsione di un compenso? E, in tal caso, deve informare di ciò l’assemblea o l’amministratore? Ecco cosa dice, in proposito, la nostra legge.

Il diritto d’uso dei condomini sul parcheggio condominiale
Partiamo col dire che la disponibilità del parcheggio, di proprietà condominiale, in capo a ciascun condomino integra l’attribuzione di un diritto di uso. La titolarità dell’area infatti resta sempre condominiale. Il diritto d’uso può derivare da una delibera condominiale che stabilisca dei turni. Peraltro, secondo la giurisprudenza, laddove gli spazi in cortile siano insufficienti ad ospitare almeno un’auto per ogni famiglia, l’assemblea deve necessariamente stabilire un criterio rotatorio in modo da garantire a tutti l’utilizzo dell’area comune, spettante ai sensi dell’articolo 1102 del Codice civile. Laddove l’assemblea non provveda a stabilire dei turni, ogni condomino può rivolgersi al giudice affinché imponga al condominio l’adozione di tale delibera.

Si può cedere il diritto d’uso sul parcheggio condominiale?
A norma dell’articolo 1024 del Codice civile, il diritto di uso non può essere né ceduto, né dato in locazione. A norma dell’articolo 1021 del Codice civile, il diritto d’uso è legato ai personali bisogni del titolare (e, al più, della sua famiglia). Quindi, sulla base dei due articoli citati, il condomino titolare del diritto di utilizzo di un posto auto non può cederlo in locazione a un condomino né a un esterno. Né la situazione si può sbloccare simulando una rinuncia a titolo gratuito, ossia senza compenso: si tratterebbe comunque di una cessione non ammessa dalla legge. Quindi, il titolare del diritto d’uso che rinunci ad esso fa sì che la disponibilità del bene torni in capo al titolare, ossia – nel nostro caso – il condominio.

L’assemblea può autorizzare la cessione del parcheggio condominiale dietro pagamento?
Tuttavia, va chiarito che il divieto di cessione del diritto d’uso non è inderogabile. Le parti possono cioè stabilire il contrario. A tal fine, è necessario che l’assemblea condominiale deliberi la possibilità di un uso indiretto della cosa comune, ovvero stabilisca che l’assegnazione del singolo posto auto comporta la facoltà per il titolare di poter locare il proprio diritto di uso a terzi. A tal fine, è sufficiente una maggioranza pari al 50%+1 dei partecipanti alla delibera che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio.

Quindi, solo se c’è l’autorizzazione dell’assemblea dei condomini è possibile cedere o dare in locazione il posto auto condominiale.