L’IMPATTO DEI VINCOLI ANTIFRODE CONTENUTI NEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI TER VARATO DAL GOVERNO
La cessione crediti al rush finale
E’ufficialmente partita la corsa per inviare entro il prossimo 7 febbraio le comunicazioni di cessione dei crediti da bonus edilizi all’agenzia delle entrate per usufruire dell’ulteriore “cessione jolly” prevista dal decreto sostegni ter. Chi prima cede avrà inoltre un credito di più alto valore poiché ulteriormente trasferibile rispetto invece chi invia la comunicazione post 7 febbraio. Va preliminarmente evidenziato che il citato decreto, approvato dal consiglio dei ministri lo scorso venerdì (si veda ItaliaOggi del 22 gennaio 2022), ha introdotto vincoli al trasferimento dei crediti fiscali derivanti dalle detrazioni per i principali bonus edilizi mettendo fine alle cessioni a catena e consentendo una sola operazione di trasferimento per credito. Salve parzialmente dal nuovo obbligo anti-frode sono le operazioni di sconto in fattura per cui, oltre al trasferimento di credito che si realizza tra cliente ed impresa/fornitore, è concessa a quest’ultimo un’ulteriore possibilità di cessione a terzi del credito incamerato, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La disposizione però prevede anche una specifica agevolazione per i crediti che, alla data del prossimo 7 febbraio 2022, risulteranno essere già oggetto di cessione ai sensi comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che potranno essere trasferiti ulteriormente, per una sola ulteriore volta, ad altri soggetti. Di fatto però la norma genera una discrasia tra i crediti in cessione che, sebbene riferiti alle stesse annualità “trasferibili”, il 2021 e la detrazione (i 9/10) non fruita del 2020, risultano di valore diverso per l’acquirente a seconda se comunicati all’agenzia delle entrate entro o dopo il 7 febbraio. E’ assolutamente scontato infatti che un credito ricedibile avrà un valore più alto rispetto ad uno non trasferibile e che può essere unicamente portato in detrazione. Questo effetto ovviamente va ad aggiungersi a quello post introduzione della disposizione che vietando i plurimi trasferimenti dei crediti di fatto rende g li stessi meno appetibili dagli istituti di credito con correlato aumento del costo della compravendita a carico dei contribuenti, in caso di cessione diretta, e delle imprese in caso di sconto in fattura (costo poi ribaltato probabilmente sui clienti). E’ opportuno ricordare che il termine per l’invio delle comunicazioni di opzione per la cessione o lo sconto in fattura è fissato per il prossimo 16 marzo 2022 (salvo proroghe) per cui anticipare l’invio al 7 febbraio risulta possibilità assolutamente percorribile.

Il jolly vale anche per i crediti covid. Il trasferimento jolly, così come l’eliminazione della possibilità di cessioni a catena, non vale solo per i trasferimenti legati ai bonus edilizi ma anche per tutto il pacchetto dei crediti concessi per contrastare l’emergenza economica indotta da quella sanitaria da covid-19. Il decreto sostegni ter cita infatti all’interno della disposizione anti-frode in commento anche l’articolo 122 del decreto rilancio (dl 34/2020) per cui potranno fruire del “gettone jolly” anche il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del dl 34/2020, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ed il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione rispettivamente agli articoli 120 e 125 del dl 34/2020.

fonte italiaoggi