Mancata menzione della natura comune di un cortile nell’atto di acquisto di una delle parti
Redazione26 gennaio 2022Edit this post

L’articolo 1117 del Codice Civile non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell’edificio in più proprietà individuali.
La situazione di condominio, regolata dagli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile, si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall’originario unico proprietario ad altro soggetto.
Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudice del merito al fine di accertare la natura comune di un cortile non deve fare affidamento sul titolo di acquisto del dante causa di una delle parti, ma individuando l’atto di frazionamento dell’iniziale unica proprietà, da cui si generò la situazione di condominio edilizio, con correlata operatività della presunzione ex articolo 1117 del Codice Civile di comunione pro indiviso di tutte quelle parti del complesso che, per ubicazione e struttura, fossero – in tale momento costitutivo del condominio – destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio, e non invece oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unita immobiliari.
Sezione II, sentenza 8 settembre 2021, n. 24189, Pres. D’Ascola