SUPERBONUS
A ogni lavoro, la propria verifica Sal
In tema superbonus, qualora sull’immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori (Sal) dovrà essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile. È questo quanto recentemente chiarito dall’Agenzia delle entrate, all’interno della risposta a interpello n.53 del 27 gennaio 2022, in cui l’amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni circa i criteri di determinazione del Sal nel caso di interventi di efficienza energetica e antisismici agevolabili. A contattare l’amministrazione finanziaria è questa volta una proprietaria di due unità immobiliari indipendenti e con accesso autonomo ma a schiera e dunque costruite in aderenza su un lato. L’Istante aveva già provveduto a presentare la Scia alternativa al permesso di costruire per procedere all’accorpamento delle due unità attraverso una ristrutturazione edilizia e altri lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, ammessi per fruire del superbonus. Per questo, intendendo avvalersi della detrazione attraverso cessione del credito per ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la donna avrebbe voluto sapere quale fosse la modalità di determinazione del Sal del 30% (limite minimo necessario per procedere alla cessione). L’amministrazione finanziaria, richiamando la disciplina regolamentata dall’art. 119 e 121 del decreto Rilancio (dl n34/2020) e i documenti di prassi di delucidazione sulla sua applicazione, come la circolare n. 24/E dell’8 agosto 202, la risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, e la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, ha ricordato che «le due distinte tipologie di interventi, di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, richiedono differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese». Secondo le Entrate, dunque, «ciò comporta che qualora sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al superbonus 110%, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile».

fonte italiaoggi