L’ipoteca taciuta legittima la risoluzione del contratto preliminare
Redazione28 gennaio 2022Edit this post
Il promissario acquirente, se la cosa promessa è gravata da garanzie reali (o da pignoramento o sequestro) non dichiarate (i) dal promittente venditore, può sia sospendere il pagamento del prezzo, sia domandare la risoluzione del contratto, avendo egli la facoltà e non già l’obbligo di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la cancellazione dei gravami. In ogni caso, fin tanto che questi ultimi non siano cancellati è legittimo il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto definitivo. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 28 maggio 2013 n. 13208.
FONTE: Redazione La Voce dell’Agorà – Italia Casa e Condominio

