LE ALTERNATIVE PER SFRUTTARE I BONUS EDILIZI
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CESSIONE DEL CREDITO
I tre interventi
È la formula che consente di incassare il denaro in un’unica tranche “vendendo” il bonus.
Il superbonus ha sempre richiesto l’asseverazione e il visto in caso di cessione del credito, fin dal 1° luglio 2020. Per i bonus ordinari, invece, l’asseverazione e il visto sono stati imposti dal Dl Antifrodi dal 12 novembre 2021.
La manovra ha poi previsto due casi in cui l’asseverazione e il visto non servono (attività edilizia libera e lavori fino a 10mila euro). Ora il Dl sostegni-ter blocca le cessioni successive alla prima per tutti i bonus, ordinari e 110% (salvo il periodo fino al 7 febbraio)
Gli ostacoli
Il mix di novità operative e incertezze applicative fa sì che oggi molte banche – soprattutto quelle più piccole – abbiano fermato gli acquisti
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UTILIZZO DIRETTO
La formula più semplice
La modalità “classica” è l’unica a uscire indenne dalla stretta antifrodi. Il proprietario deve pagare tutti i lavori e recupera il bonus come sconto dall’Irpef in più anni
Gli svantaggi
In condominio è molto difficile convincere tutti a pagare.
I forfettari non possono scalare il bonus all’Irpef.
Il sismabonus si recupera in cinque anni, il 110% nel 2022 in quattro anni: al di là della necessità di pagare tutto in anticipo, è molto forte il rischio di incapienza.
Per bonus mobili e giardini l’uso diretto è l’unica possibilità
La novità per il 110%
Nei rari casi di uso diretto del 110%, serve il visto di conformità, eccetto le ipotesi di dichiarazione precompilata o presentata tramite il sostituto
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SCONTO IN FATTURA
Formula meno usata
L’opzione dello sconto in fattura – probabilmente la più comoda per il committente – è sempre stata minoritaria rispetto alla cessione,
perché il fornitore che “fa lo sconto” deve poi cedere il credito a un altro soggetto o comunque farsi finanziare a tassi più alti di quelli applicati ai privati
L’impatto della stretta
Anche lo sconto in fattura è stato interessato dall’obbligo di asseverazione introdotto dal Dl Antifrodi e dai provvedimenti successivi della legge di Bilancio e del decreto Sostegni-ter, al pari della cessione del credito.
L’unica differenza è che il blocco delle cessioni successive alla prima “non comprende” lo sconto (in pratica, il fornitore può ancora fare una cessione)

