I LIMITI
Il percorso dello sconto in fattura resta uguale

Via libera al limite di una sola cessione a banche, a poste, a fornitori o a terzi dei crediti fiscali generati da bonus edili, ma prima di questa cessione sarà sempre possibile lo sconto in fattura da parte del fornitore.

Dal giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Sostegni ter, «i soggetti che sostengono» la spesa agevolata con il superbonus del 110% o con altri bonus edili non al 110%, per i quali è possibile effettuare la cessione del credito o lo sconto in fattura, possono, in alternativa alla detrazione diretta nella propria dichiarazione dei redditi, optare alternativamente:

1.per la cessione del «credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione»;

2.per un «contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione».

Il termine «medesimi» è riferito a «questi ultimi», cioè ai «fornitori», e non ai «soggetti che sostengono» le spese. Pertanto, la procedura di trasferimento del credito tramite sconto in fattura è la medesima di quella tipica attuata fino al 26 gennaio, con una prima comunicazione alle Entrate, relativa allo «sconto in fattura» tra contribuente e fornitore (o general contractor) e una seconda comunicazione per la «cessione del credito» da quest’ultimo agli istituti bancari, alle poste o a qualunque altro soggetto cessionario.

L’unica differenza sta nel fatto che questi ultimi cessionari (banche, poste o altri) non potranno più effettuare successive cessioni a terzi del credito. Si è voluto, quindi, evitare il mero commercio di questi crediti, ma non sono state colpite, almeno in maniera diretta, le imprese di costruzioni e i general contractor, i quali continueranno ad interfacciarsi con i committenti (condomìni, persone fisiche) e con i cessionari dei crediti, come unici interlocutori che effettuano l’opera e che cedono il credito acquisito tramite «sconto in fattura».

La stretta, però, inciderà su questi soggetti indirettamente, in quanto, eliminando le cessioni multiple, il mercato di questi crediti evidentemente si ridurrà. Molto peggio sarebbe stato se la limitazione avesse riguardato una sola opzione di sconto in fattura o cessione del credito.

In questo caso, il fornitore o il general contractor, per evitare lo sconto in fattura che avrebbe aumentato i suoi crediti fiscali compensabili in F24, avrebbe dovuto chiedere ai committenti di pagare le proprie fatture, al fine di far fare direttamente a questi ultimi la comunicazione della cessione del credito alle banche, alle poste o ad altri cessionari.