In caso di caduta nel negozio facente parte del caseggiato condominiale la responsabilità è per metà del condominio in quanto custode
Redazione3 febbraio 2022Edit this post
Con la sentenza n. 773 del 28 settembre 2021, il Tribunale di Terni, pronunciandosi in materia condominiale, ha affrontato il tema della responsabilità del condominio in qualità di custode.
La vicenda traeva origine dal fatto che una condomina citava in giudizio il condominio al fine di ottenere il risarcimento del danno dalla stessa patito a seguito di una caduta avvenuta nel negozio (laboratorio) di sua proprietà, sito all’interno del condominio convenuto, a causa di infiltrazioni sulla pavimentazione del locale stesso.
Più nello specifico, la donna riportava lesioni personali che il medico di parte quantificava nella misura del 10% di invalidità permanente, 10 giorni d’invalidità temporanea totale, 20 giorni di invalidità al 75%, 15 giorni di invalidità al 50% ed ulteriori 20 giorni al 25% per un importo risarcitorio complessivo pari ad € 24.500,00 a cui si andavano ad aggiungere € 1.222,93 di spese mediche sostenute e documentate in atti.
Si costituiva in giudizio il condominio, che respingeva le domande attoree sia sul piano fattuale (an debeatur), sia sul piano dell’entità del danno lamentato (quantum debeatur), chiamando in causa la Compagnia assicurativa del condominio per essere manlevata, nella denegata ipotesi di una sentenza di condanna dello stesso.
Le circostanze di fatto a sostegno della domanda e la documentazione prodotta consentivano di accertare le seguenti circostanze:
• l’acqua su cui la ricorrente era scivolata proveniva da un tubo del condominio;
• la condomina era caduta prima di accendere la luce nel laboratorio ed i testi sono stati concordi nel confermare che in terra c’era molta acqua e che la luce non era accesa all’interno del laboratorio.
Secondo il Tribunale, le effettive responsabilità del verificarsi dell’evento andavano addebitate sia al condominio, dal momento che si era verificata una perdita d’acqua da un tubo condominiale e la caduta della ricorrente era stata causata dalla copiosa acqua riversatasi sul pavimento del laboratorio del negozio della stessa, sia a quest’ultima, in quanto non aveva acceso la luce del laboratorio che le avrebbe sicuramente consentito di essere maggiormente attenta onde evitare la caduta.
Inoltre, il giudice richiamava due importanti principi della giurisprudenza di legittimità:
a) in tema di responsabilità ex art 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato. (Cass Ordinanza n. 11526/17; Cass 25856/ 17).
b) Ai sensi dell’art 2051 là dove venga accertato anche in relazione alla mancanza di pericolosità intrinseca della cosa oggetto di custodia, la situazione intrinseca di pericolo comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento e, ritenersi per contro, integrato il caso fortuito. (Cass n. 12895/2016; 23584/13).
Il Tribunale riconosceva alla danneggiata un danno biologico permanente nella misura del 5% pari a 4.213,85 euro, un danno biologico temporaneo pari a 1246,62 euro, un danno morale al 33,33% pari a 1819,97 euro e spese mediche per 1.100,00 euro.
Inoltre, stabiliva che il danno complessivamente risarcibile fosse pari a 8.380,00 euro, da attribuire in concorso al 50% al condominio ed al 50% alla condotta imprudente dell’attrice.
Avv. Giusy Sgrò

