Ingoiare il verbale dell’assemblea condominiale costituisce violenza privata
Redazione2 febbraio 2022Edit this post

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato la penale responsabilità per il reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. del condomino che nel corso dell’assemblea aveva tenuto comportamenti minacciosi e violenti nei confronti dei presenti, costringendo i partecipanti a sospendere l’adunanza e a redigere nuovamente il verbale di cui aveva violentemente strappato ed ingoiato una pagina, rendendola inservibile.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all’art.610 c.p. da parte del condomino che, in ritorsione alla delibera assembleare non gradita, costringeva i partecipanti dell’assemblea condominiale a tollerare la sospensione dei lavori, a chiamare la polizia e a redigere nuovamente il verbale strappato.
Ai fini della responsabilità, precisa la Corte, non rileva che l’assemblea abbia già deliberato ed approvato i lavori, quanto il fatto che il condomino, con la propria condotta, abbia costretto i partecipanti a sospendere i lavori e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.