IL MODELLO 2022 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNA LE INDICAZIONI PER IL CONTRIBUTO
Bonus locazioni tetto in Redditi
Oltre la soglia l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale
Con il modello redditi 2022 – PF (persone fisiche), fresco di approvazione, arrivano i primi alert sui nuovi vincoli fissati per il regime fiscale delle locazioni brevi. Nelle istruzioni del modello, in diretto recepimento delle disposizioni introdotto dall’articolo 1 comma 595 della legge 178/2020 (la legge di bilancio 2021), viene segnalato che dal 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili. Oltre tale soglia numerica fissata dal legislatore ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. La differenza non è da poco dato che i locatori “over 4” appartamenti perdono i benefici della cedolare secca ad hoc per le locazioni brevi, prevista all’articolo 4 del decreto leggo 50/2017, e devono adeguarsi a tutti gli obblighi fiscali e previdenziali stabiliti per le attività imprenditoriali come l’apertura della partita iva e l’iscrizione alla gestione AGO inps.
Il regime delle locazioni brevi. L’articolo all’articolo 4 del decreto leggo 50/2017 prevede che a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione anche corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi. Il regime, come specificato al comma 1 dell’articolo 4 in commento, si intende applicabile i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
La via di fuga del forfettario. Ai locatori over 4 resta sempre la possibilità di applicazione del regime forfettario con ulteriore beneficio di fruizione dell’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni di attività. Non è dunque detto che il passaggio da cedolare secca a forma imprenditoriale con partita iva generi necessariamente un aggravio impositivo, anzi. Va infatti ricordato che il coefficiente di redditività stabilito nell’allegato 2 alla legge 145/2018 per le attività di servizi di alloggio e di ristorazione (codici ateco 55 e 56) è molto basso e fissato al 40%. Mentre con l’applicazione della cedolare secca il reddito incamerato è tassato integralmente con l’aliquota del 21%, con il forfettario solo il 40% del frutto delle locazioni sconta imposte e con l’aliquota del 15% o 5% in caso di nuova attività. Nel secondo caso, ovvero tramite l’adesione al forfettario (così come per gli altri regimi ordinario e semplificato), vanno corrisposti però i contributi previdenziali alla gestione commercianti inps (scontabili del 35% in caso di forfettario), sia la quota minimale, quella da versare indipendentemente dal reddito prodotto, sia la quota eccedente il minimale.
fonte italiaoggi

