LA CASA È UTILIZZATA COME ABITAZIONE PRINCIPALE? SI MANTENGONO ANCHE LE AGEVOLAZIONI TASI
Locazione parziale, niente Imu
La locazione parziale di un immobile non fa perdere le agevolazioni fiscali. I contribuenti che affittano una parte dell’immobile, con regolare contratto, hanno diritto all’esenzione Imu se lo utilizzano anche come abitazione principale. Il possesso dell’immobile da parte del titolare non fa venir meno il diritto al beneficio. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, settima sezione, con la sentenza 8 del 25 gennaio 2022.
È una questione che si pone da tanto tempo quella che concerne il diritto a mantenere in vita l’esenzione Imu, qualora l’immobile adibito ad abitazione principale non venga utilizzato in via esclusiva dal proprietario. Per esempio, nei casi frequenti in cui gli immobili vengono dati in affitto a studenti universitari o ad altri nuclei familiari. Per i giudici d’appello, se l’immobile viene locato a terzi non si perdono le agevolazioni prima casa, purché non si perda il possesso dell’immobile. Pertanto, «occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene». Devono essere riconosciute tutte le agevolazioni, sia per i tributi erariali sia per i tributi locali. Infatti, continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l’Imu. «In presenza di un regolare contratto di affitto registrato l’inquilino può trasferire la sua residenza nell’immobile e costituire un nucleo familiare a sé». E nel caso in cui gli affitti «permettano un uso prevalente della casa come abitazione principale, allora vengono mantenute le esenzioni Imu e Tasi come anche gli interessi passivi del mutuo». La posizione assunta dai comuni è quella di non riconoscere il trattamento agevolato in presenza di una destinazione non esclusiva dell’immobile ad abitazione principale.
L’esenzione Imu per la prima casa non trova pace. Considerato che le interpretazioni giurisprudenziali son state tutt’altro che univoche sulla spettanza del beneficio, di recente è dovuto intervenire il legislatore per porre fine al contenzioso. L’articolo 5 decies del decreto legge «Fisco-Lavoro» (146/2021), in sede di conversione in legge (215/2021), ha limitato l’esenzione a un solo immobile, a scelta dei coniugi, non separati né divorziati, qualora utilizzino immobili diversi. La scelta dell’immobile sul quale è possibile fruire del beneficio è demandata ai coniugi. La nuova disposizione ha modificato la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019. Dunque, non può più essere concessa una doppia esenzione, a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi. Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione. L’esenzione si estende anche alle pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In realtà, dalla formulazione letterale della norma di legge non si evince che per avere diritto all’agevolazione la prima casa debba essere utilizzata in via esclusiva dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale. La Cassazione, con l’ordinanza 29505 del 22 ottobre 2021, ha chiarito che i bassi consumi elettrici possono costituire fonte di prova atta a contrastare la presunzione di abituale dimora nel luogo di residenza, a cui l’amministrazione comunale può fare ricorso per disconoscere l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale. Le risultanze anagrafiche hanno solo un valore presuntivo relativamente al luogo di residenza effettiva e possono essere superate da una prova contraria. Bisogna ricordare, poi, che i limiti per l’esenzione valgono anche per il numero delle unità immobiliari. L’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati più immobili. Per avere diritto all’agevolazione il contribuente deve provvedere al loro all’accatastamento unitario.
fonte italiaoggi

