Cappotto termico: la ripartizione delle spese
Redazione10 febbraio 2022Edit this post

Cappotto e condominio: sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila

Il cappotto termico è uno degli interventi trainanti del Superbonus

Con la sentenza n. 1551/2020 la Corte d’Appello di L’Aquila si è pronunciata in merito alle spese condominiali relative all’istallazione del cappotto termico in una sola parte delle mura perimetrali dell’edificio condominiale.
Si tratta di una sentenza di strettissima attualità, dal momento che il cappotto termico è uno degli interventi trainanti del Superbonus.
Il tema affrontato dalla Corte d’Appello di L’Aquila è relativo al criterio di ripartizione delle spese in condominio per il cappotto termico. In particolare, la Corte si è pronunciata su una sentenza del Tribunale di Pescara, al quale si erano rivolti due coniugi comproprietari di un appartamento.
Il condominio aveva appaltato i lavori per effettuare il cappotto termico, ma aveva escluso dal computo metrico per la suddivisione delle spese i lavori che riguardavano l’isolamento dei sotto-balconi e il rifacimento dei gocciolatoi che ricadevano nella proprietà dei due coniugi. Quindi, a giudizio del condominio, il costo doveva ricadere sui due proprietari.
Il tribunale di Pescara, cui i coniugi si erano rivolti, respingeva le loro richieste. Da qui la decisione di ricorrere in Appello a L’Aquila, la cui Corte ha dato torto al condominio accogliendo quindi la richiesta dei due coniugi.
Nella sentenza i giudici ricordano che, nel caso un condominio decida di isolare anche la sola parte dell’edificio più esposta alle intemperie, e quindi operando solo su alcune unità immobiliari, l’intervento riguarda comunque l’intero condominio, dal momento che il risparmio energetico andrà a beneficio di tutti. Stesso discorso per i gocciolatoi, che per funzione allontanano l’acqua piovana per l’intero edificio preservandone l’integrità.