NELLA VERSIONE DEL DECRETO FIRMATA DAL MINISTRO DIVERSI I CAMBIAMENTI RISPETTO ALLE BOZZE
Costi in edilizia, tetti più elevati
Retromarcia sulla onnicomprensività delle spese e aumento generalizzato del 20% dei prezzi riconosciuti per gli interventi edilizi. La spesa massima ammissibile, così incrementata, si deve considerare, inoltre, al netto delle prestazioni professionali, delle opere relative alla installazione e alla manodopera per l’esecuzione degli interventi, nonché dell’Iva. Queste le più importanti novità che emergono contrapponendo la recente bozza del decreto del ministro della Transizione ecologica (si veda ItaliaOggi 15/02/2022) e quella sottoscritta dal ministro e diffusa ieri. Come da premessa del provvedimento, con i commi 1 e 2, dell’art. 121 del dl 34/2020, i contribuenti possono, in luogo dell’uso diretto in dichiarazione della detrazione spettante, procedere con la cessione o con l’ottenimento dello sconto sul corrispettivo, con la necessità (co. 1-bis dell’art. 121) che, in tal caso (e in ogni caso per il 110%) e per le spese connesse agli interventi elencati nel co. 2 dell’art. 121, con l’eccezione degli interventi eseguiti in edilizia libera o di ammontare inferiore a 10 mila euro, i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni, di cui al co. 13-bis dell’art. 119 del dl 34/2020. Il decreto sottoscritto, corredato di un nuovo allegato “A”, definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, di cui alla lett. a), co. 13 dell’art. 119 e del co. 1-ter dell’art. 121 del decreto Rilancio e le relative disposizioni si rendono applicabili per la realizzazione degli interventi, di cui al comma 2 del medesimo art. 121 (ristrutturazione, ecobonus, sismabonus e altro). Il tecnico, quindi, è ora chiamato ad asseverare l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili, con riferimento alla spesa specifica indicata nell’allegato A che forma parte integrante del decreto, tenendo conto di alcune interessanti novità come quella dell’incremento generalizzato del 20% dei limiti precedentemente indicati; nella bozza, infatti, l’allegato A per le spese di riqualificazione indicava euro 800 euro/mq. per alcune zone climatiche e 1.000 euro /mq. per altre, mentre sul novellato allegato i valori sono indicati, rispettivamente, in 960 euro/mq. e in 1.200 euro/mq. Per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti di accumulo e le colonnine di ricarica elettrica degli autoveicoli si rimanda ai limiti già indicati dai co. 5, 6 e 8 dell’art. 119 del dl 34/2020 mentre si dispone che sono specificamente ammessi alla detrazione le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, i costi per la redazione dell’attestazione di prestazione energetica (APE) e per l’asseverazione, in ossequio a quanto indicato dal punto 13.4) dell’allegato A al dm 6/08/2020 (decreto requisiti). La vera novità, però, è quella indicata in calce al novellato allegato A, riferito ai costi massimi specifici per tipologia di intervento, il quale, contrariamente a quanto indicato nella bozza più recente, dispone che i costi, esposti nella tabella (per esempio, quelli appena indicati per la ristrutturazione) devono considerarsi al netto delle prestazioni professionali, delle opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, nonché dell’Iva; quindi, i valori relativi alla spesa massima dovranno essere incrementati degli onorari di progettazione, di quelli per il rilascio dell’attestazione e del visto di conformità, nonché dell’Iva che, senza alcun dubbio, avrebbero fatto la differenza.
fonte italiaoggi

