LE PROROGHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 ILLUSTRATE NELLA GUIDA AGGIORNATA DEL NOTARIATO
Immobili, lunga vita ai bonus
Sono ancora agevolabili le spese per la sistemazione a verde di aree scoperte: i possessori di immobili a qualsiasi titolo potranno detrarre il 36% delle spese. L’agevolazione, infatti, è stata prorogata sino al 2024. Ed è ancora agevolato anche l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per chi ha già usufruito del bonus per il «restauro edilizio». Scende tuttavia a 5 mila euro il limite di spesa agevolabile per le spese che verranno sostenute nel 2023 e 2024. Sono, in sintesi, alcune novità illustrate nella guida del Consiglio nazionale del notariato «Immobili e bonus fiscali», aggiornata alle norme introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Oscurati negli utili due anni dai «grandi bonus fiscali», con il superbonus 110% in testa, le agevolazioni citate trovano conferma nella nuova legge di Bilancio e diventano sempre più «norme a regime». E sebbene risulti ridotta la loro entità, resta da non trascurare il risparmio fiscale per i contribuenti.

Il bonus verde. Il comma 38 dell’articolo 1, della legge n. 234 del 2021, ossia la legge di Bilancio 2022, proroga le agevolazioni fiscali del cosiddetto bonus verde sino al 31 dicembre 2024.Oggetto di agevolazione fiscale sono gli interventi relativi alla: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; realizzazione di impianti di irrigazione; realizzazione di pozzi; realizzazioni di coperture a verde e di giardini pensili; spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati. Quanto alla tipologia di spesa agevolabile, l’Agenzia delle entrate ha sempre evidenziato il carattere innovativo che gli interventi devono rispecchiare. Da qui, l’indetraibilità delle spese sostenute per: i) la manutenzione ordinaria e periodica dei giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo; ii) i lavori in economia. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Le spese documentate e sostenute per i fini sopra descritti originano in capo al contribuente una detrazione fiscale pari al 36% delle stesse spese sostenute negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e per un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5 mila euro (la somma massima detraibile, in definitiva, non potrà mai eccedere 1.800 euro).

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano stati effettuati con modalità di pagamento tracciato (reputando a tal fine idonei anche i pagamenti per mezzo di assegno bancario, bonifico ordinario o carte di credito) e viene ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione fiscale è prevista anche per le spese sostenute al fine di porre in essere gli interventi di cui ai punti precedenti sulle parti comuni esterne di edifici condominiali. In tal caso il limite di spesa pari a 5 mila euro deve essere riferito a ogni singolo condòmino, ma nel limite della quota a esso imputabile e a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

È interessante sottolineare come la norma, nel definire i soggetti beneficiari della detrazione in commento, abbia utilizzato i termini del possesso e della detenzione; ciò comporta la possibilità per un’ampia platea di soggetti di beneficiare della detrazione: a tal fine sarà necessario e sufficiente detenere o possedere l’immobile a qualunque titolo ciò avvenga, mentre non sarà condizione necessaria esserne il proprietario.

Di conseguenza beneficeranno del bonus verde: il proprietario dell’immobile, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso, il comodatario, il locatario, nonché l’imprenditore individuale e le società di persone per gli immobili non rientranti tra i beni strumentai ovvero i beni-merce.

E in più, nei casi in cui il soggetto, dopo aver già beneficiato di parte delle quote di detrazioni previste, decida di vendere l’unità immobiliare interessata dagli interventi agevolati, le quote di detrazione non ancora utilizzate saranno trasferite per i restanti periodi di imposta all’acquirente dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo tra le parti.

Agevolato anche l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Prorogata per mezzo della legge di Bilancio al 31 dicembre 2024 la detrazione fiscale prevista per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

L’agevolazione non si applica però tout court, ma è ammesso al beneficio fiscale chi ha beneficiato o stia beneficiando della detrazione per interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir ovvero stia beneficiando del cosiddetto superbonus. Le spese sostenute per l’acquisto di mobili ovvero di grandi elettrodomestici utili ad arredare gli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione possono riconoscere al contribuente una detrazione fiscale purché lo stesso abbia già fruito della detrazione per ristrutturazione edilizia ex 16-bis cit.

La detrazione da ripartire in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta di sostenimento della spesa e nei successivi è pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di: mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

La detrazione pari al 50% deve essere calcolata su un ammontare delle spese complessivo non superiore a: mille euro per le spese sostenute nell’anno 2022; 5 mila euro per le spese sostenute negli anni 2023 e 2024.

Particolare attenzione deve essere posta però al giusto coordinamento tra l’anno in cui vi è l’esecuzione dei lavori le cui spese sono oggetto di detrazione fiscale ex articolo 16-bis e l’anno in cui l’acquisto del mobile o dell’elettrodomestico viene effettuato. È ormai pacifico che a decorrere dagli acquisti effettuati a partire dal 2020, è necessario che gli interventi del recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio dell’anno precedente.

Il limite massimo di spesa deve essere considerato, per gli interventi effettuati nell’anno precedente a quello di acquisto ovvero per quelli iniziati nell’ anno precedente a quello di acquisto e proseguiti in tale ultimo anno, al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Il bonus fiscale non è mai trasferibile. A differenza di quanto accade per il bonus verde, le restanti quote di detrazione non utilizzate non sono trasferibili né in caso di decesso del contribuente beneficiario né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (Circolare n. 21 del 2010, risposta 2.2).

Ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio.

Bonus acqua potabile. Oggetto di proroga anche il bonus acqua potabile, che tra i bonus minori è il meno conosciuto. Nato al fine di razionalizzare l’uso di acqua a uso potabile e di evitare il più possibile l’utilizzo di contenitori in plastica, continua a essere oggi attuale mediante la proroga disposta sino al 31 dicembre 2023 dalla legge di Bilancio 2022.

Il bonus che può essere fruito nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 consiste nel riconoscimento di un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di depuratori, sistemi di filtraggio, mineralizzazione e addizione di anidride carbonica alimentare. Agevolabili altresì le spese di installazione di tali strumenti.

Ammessi a fruire del beneficio sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. I primi potranno beneficiare della detrazione in parole per le spese non superiori a mille euro per ciascuna unità immobiliare. Per gli altri soggetti ammessi al beneficio, invece, il limite delle spese agevolabili è pari a 5 mila euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

fonte italiaoggi