Non è dovuta l’Imu su immobili occupati
L’occupazione abusiva di un immobile non consente di esigere l’Imu in capo al proprietario, di fatto spossessato della proprietà del bene. Lo ha stabilito la sezione prima della Commissione tributaria regionale della Toscana nella sentenza n. 67/2022 depositata in segreteria il 19 gennaio scorso.

La vertenza nasce dalla richiesta di rimborso del tributo locale da parte di una società che, sia pure versando l’imposta per gli anni ricompresi tra il 2015 e il 2017, ne aveva richiesto la restituzione in quanto l’edificio ripartito in otto distinte unità, era stato occupato abusivamente da alcuni soggetti che si trovano in emergenza abitativa.

La Commissione tributaria provinciale di Livorno, chiamata a risolvere la spettanza della richiesta di rimborso, si era pronunciata a favore della ricorrente. A parere del collegio di primo grado, infatti, lo spossessamento del bene escludeva la debenza dell’imposta in capo alla società proprietaria. L’appello del comune di Livorno è stato rigettato dalla Commissione regionale della Toscana che ha confermato la decisione annullando la pretesa. Il collegio regionale ha rinviato (a suo dire) a quanto stabilito dalla Cassazione, sia per gli appartamenti delle cooperative edilizie, che per gli immobili concessi in leasing dopo la risoluzione del contratto, confermando la non debenza dell’imposta da parte della ricorrente.

Da considerare, tuttavia, il diverso, consolidato parere della Cassazione sul tema. La Cassazione, prescindendo dalla fruttuosità, o meno, dell’immobile ha precedentemente chiarito che l’occupazione abusiva da parte di terzi non incide sull’obbligo del proprietario di pagare l’imposta locale. Il collegio supremo esamina la giurisprudenza consolidata maturata sul punto specifico; in particolare, con riguardo all’Ici, la Corte (ordinanza n. 7800/2019) ha ritenuto, sulla base della norma di riferimento, che il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo sia riferito alla titolarità del diritto di proprietà a prescindere dalla redditività del bene soggetto a tassazione. Si possono altresì elencare molte decisioni della Corte che riconducono la debenza del tributo Ici da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale (Cassazione n. 6064/2017; n. 21157/2016; n. 19041/2016).

Mentre, analogamente per l’Imu (Cassazione n. 25249/2019); nonché da ultimo, con l’ordinanza n. 29868/2021 la Cassazione ha confermato la debenza dell’imposta in capo al detentore.

Benito Fuoco

(…) La Commissione provinciale di Livorno accoglieva il ricorso ritenendo che la situazione di materiale spossessamento del bene escludeva, allo stato dei fatti, il possesso tanto in senso materiale quanto in senso giuridico del termine. (…)

Appellava il comune di Livorno ribadendo con corredo giurisprudenziale che l’aspetto giuridico rilevante era costituito dallo ius possidendi inteso come titolarità, da parte del soggetto passivo dell’imposta, delle situazioni giuridiche soggettive sul fabbricato presupposto per l’applicazione dell’imposta.

L’appello del comune non merita accoglimento.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del dlgs n. 23 del 2011, il presupposto dell’imposta è rappresentato dal possesso di beni immobili diversi dall’abitazione principale.

Per definire il concetto di possesso ai fini dell’applicazione Imu individuandone gli elementi costitutivi, si fa riferimento alle indicazioni della dottrina e della giurisprudenza registrate in passato con riguardo alla disciplina in materia Ici in quanto, non emergono differenze sostanziali dall’esame dei testi normative.

La giurisprudenza tributaria è divisa circa la rilevanza del mero ius possidendi o al contrario la necessità anche di uno ius possessionis.

Per esempio, la Cassazione ha ritenuto che l’assegnatario, anche provvisorio, di alloggio di cooperativa edilizia, ancorché non sia stato ancora stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore, sia soggetto all’imposta (Cass. 18294/2004); analogo principio è stato affermato nel caso del conduttore di un immobile concesso in leasing dopo la risoluzione di tale contratto quando rimane nel possesso dell’immobile (…).

È necessario, pertanto, adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata in base alla quale, in una situazione di fatto come quella descritta nella presente vicenda, il proprietario dell’immobile occupato abusivamente non è attualmente ed effettivamente titolare di alcun indice di capacità economica per cui l’applicazione dell’imposta con simili presupposti sarebbe in contrasto con l’art. 53 Cost. poiché, per ragioni non dipendenti dalla volontà del soggetto passive dell’imposta, mancherebbe in concreto quella capacità contributiva richiesta dalla norma costituzionale.

Il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale. (…)

fonte italiaoggi