IL TAR LOMBARDIA: IL CONFINANTE HA DIRITTO DI VEDERE GLI ATTI RELATIVI AL PROGETTO DA REALIZZARE
Accesso, proprietà batte privacy
Diritto di proprietà batte privacy. Il titolare del terreno ha diritto di vedere il progetto che il confinante intende realizzare a pochi metri dal suo fondo. E deve poterlo conoscere per intero: il Comune, dunque, ha 30 giorni di tempo per mostrare tutta la pratica edilizia a chi ha chiesto l’accesso civico generalizzato; all’amministrazione locale, infatti, non basta esibire il titolo abilitativo concesso al vicino, laddove si limita a richiamare altri atti, ma deve tirare fuori anche le relazioni tecniche e le tavole grafiche: è escluso poi che si ponga un problema di privacy, nel senso di riservatezza anche commerciale, in quanto si tratta di un’opera priva di un’originale valenza sul piano architettonico e urbanistico. È quanto emerge dalla sentenza 136/22, pubblicata il 14 febbraio dal Tar Lombardia (sede di Brescia, seconda sezione).
Right to know. Accolto il ricorso del proprietario del terreno che ha proposto l’istanza di accesso civico generalizzato. Sbaglia il Comune a negare l’accesso integrale agli atti richiesti: il privato vuole vederci chiaro nel progetto della società, che intende costruire un ponte sul corso d’acqua nel fondo confinante. Inutile il rimpiattino dell’amministrazione: l’esibizione del mero titolo autorizzatorio costituisce un «vuoto simulacro» perché senza il progetto e la relazione tecnica l’interessato non può comprendere il tipo d’intervento e la reale consistenza né verificare se l’opera sia conforme alla normativa di settore. E l’ente locale non può opporsi senza dimostrare il danno alla proprietà intellettuale connesso all’ostensione dei progetti al privato. Il quale, nella specie, esercita il «right to know» di cui al decreto legislativo 33/2013, cioè l’interesse individuale alla conoscenza, mentre non trova ingresso l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal Comune sul rilievo che l’accesso civico dovrebbe essere sorretto da «un interesse generale della collettività» e non soltanto da un «interesse meramente privatistico».
In realtà proprio l’accesso agli atti delle pratiche paesaggistiche ed edilizie rappresenta un settore dove istanze generali e individuali spesso coesistono: l’interesse collettivo a conoscere i provvedimenti di tutela del paesaggio e di governo del territorio può coesistere con quello del privato ad avere notizia delle pratiche urbanistiche rilasciate nel suo territorio o nelle sue vicinanze. Entrambi gli interessi sono espressione del fondamentale diritto alla conoscenza garantito dall’articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 33/2013 oltre che sancito dall’articolo 21 della Costituzione: il tutto per consentire al privato di formarsi un’opinione sull’operato della pubblica amministrazione, esprimere le proprie valutazioni e assumere scelte consapevoli. Insomma: l’istanza trova ingresso anche se il diritto all’accesso civico è esercitato per «finalità egoistiche» laddove l’iniziativa favorisce comunque il controllo sul perseguimento dei compiti istituzionali da parte dell’amministrazione. Nel nostro caso l’accesso agli atti riguarda la tutela del paesaggio e del territorio e non può certo essere vanificato dal fatto che le informazioni possono giovare anche alla persona del richiedente.
Massima trasparenza. Il Comune può bocciare la domanda del cittadino soltanto quando l’esibizione dei documenti può creare un «pregiudizio concreto» alla tutela di uno degli interessi privati indicati dall’articolo 5 bis, comma 2, del dlgs 33. È invece accolta la censura contenuta nel primo motivo di ricorso proposto dal proprietario del terreno: per le pratiche edilizie vige il principio della massima trasparenza in quanto i titoli che consentono di realizzare gli interventi ed eseguire le opere sono atti soggetti a pubblicazione. Il regime di glasnost risulta esteso alla dichiarazione e alla segnalazione certificata di inizio attività per le evidenti analogiche con il permesso di costruire. È escluso poi che si possa configurare una lesione di interessi economici e commerciali dei destinatari nell’ostensione di relazioni tecniche, planimetrie, sezioni e tabelle di dimensionamento di ciascuno dei titoli edilizi rilasciati.
Ciò sia per la tutela del diritto di autore sia quanto a presunti segreti commerciali: si tratta, spiegano i giudici amministrativi, di «mere rappresentazioni grafiche ed elaborati utili a trasporre sul piano reale e delineare l’oggetto, la localizzazione, e gli sviluppi planimetrici dell’attività edilizia autorizzata». Il tutto mentre l’ente locale motiva il diniego all’accesso sul rilievo di un «possibile pregiudizio» senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione di una lesione concreta degli interessi sensibili che possa giustificare il niet. Non c’è privacy che tenga: fallisce il tentativo dell’amministrazione di legittimare il rifiuto con la necessità di tutelare «dati personali» del titolare dell’azienda, del progettista e degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto autorizzato.Ciò perché si tratta di informazioni in gran parte già rese note: in base all’articolo 20, comma sesto, del testo unico dell’edilizia, che impone di pubblicare i titoli, e al regolamento comunale e allo stesso dpr 380/01, che prescrive di indicare sul cartello di cantiere del nominativo del committente e dei progettisti. Senza dimenticare che i dati del titolare e degli amministratori della società si trovano sul registro delle imprese e quelli dei tecnici negli albi professionali. Né si rischia una lesione alla proprietà industriale perché l’opera da realizzare ha una consistenza modesta e non presenta una valenza ingegneristica originale.
Silenzio illegittimo. L’esigenza di trasparenza si fa più forte in tempi di lavori incentivati dal Superbonus 110%. Il Comune ha 30 giorni per tirar fuori il fascicolo con la licenza edilizia a suo tempo concessa per il rifacimento del tetto dello stabile: vuole vederlo il proprietario dell’immobile al piano di sotto, che intende ristrutturare l’appartamento. E i bonus così generosi introdotti contro la crisi Covid per l’efficienza energetica non resteranno in vigore in eterno. L’istante, stabilisce la sentenza 8968/21 del Tar Lazio, risulta titolare di un interesse diretto, concreto, attuale e pure strumentale all’ostensione dei documenti richiesti all’amministrazione.
Il ricorso della signora è accolto perché risulta illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dall’ente locale sulla domanda inviata via Pec all’ente, con tanto di ricevuta automatica dal protocollo: un’istanza avanzata in base alla legge sulla trasparenza amministrativa, la 241/90, e al dpr 184/06, il regolamento sull’accesso agli atti degli enti pubblici. La proprietaria dell’appartamento di sotto sta per dare inizio ai lavori di cui all’articolo 119, commi 1 e 1 bis, del decreto legge 34/2020, il cosiddetto «dl rilancio». Ma per farlo deve presentare i documenti sullo stato dell’arte. E ha bisogno di vedere tutta la documentazione amministrativa che risale al lontano 1977, quando la madre dell’attuale proprietario del piano di sopra ottenne dal Comune la concessione per sostituire il tetto di legno con una copertura in cemento armato. E quindi il progetto, i grafici, la relazione tecnica: tutto. Non c’è dubbio che ne abbia diritto. L’interesse è diretto, in quanto correlato alla sfera individuale; concreto, perché i dati da acquisire servono per essere ammessi all’agevolazione; attuale, anzi urgente, laddove i benefici fiscali risultano comunque temporanei. E risulta pure strumentale: sul piano soggettivo, dal momento che la situazione della signora merita tutela dall’ordinamento; sotto il profilo oggettivo, visto che i documenti servono a veicolare le informazioni richieste dalle autorità. Nella fattispecie, insomma, emergono sia la legittimazione della signora a presentare l’istanza sia l’interesse ad accedere al fascicolo con i documenti del titolo edilizio: pesa la contiguità dell’appartamento della richiedente con l’immobile del controinteressato, dunque la circostanza che vivano fianco a fianco, ma anche la connotazione strumentale della domanda per l’ostensione del progetto, dei grafici e della relazione tecnica.
fonte italiaoggi

