Ai fini Tarsu fa fede la planimetria catastale
Le modifiche in aumento apportate alle superfici tassabili ai fini Tarsu, rispetto a quelle dichiarate dai contribuenti, devono comunque essere rapportate dal comune alle planimetrie catastali, con apposita comunicazione delle variazioni da inviare al contribuente.

Sono le osservazioni contenute nell’ordinanza n. 4245/2022 della Corte di cassazione, depositata lo scorso 10 febbraio.

Il comune di Frosinone proponeva ricorso contro la sentenza della Ctr del Lazio con la quale era stato accolto l’appello di un contribuente contro maggiori pretese Tarsu oggetto di un avviso di accertamento a.i. 2009-2010. Con tale atto veniva, infatti, individuata una maggiore superficie tassabile rispetto a quella dichiarata dal contribuente, il quale ne aveva eccepito il difetto di motivazione, l’illegittima applicazione di sanzioni nonché il mancato rispetto dei criteri previsti in tema di procedimenti volti alla rettifica delle superfici tassabili, previsti dall’art. 1, comma 340, l. n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005).

Il comune, quindi, ricorrendo in Cassazione, insisteva sull’adeguatezza motivazionale dell’avviso e sulla correttezza della procedura: avrebbe dovuto essere il ricorrente a dimostrare con apposita documentazione le ragioni e i presupposti per eventuali riduzioni.

La Corte, dunque, ha ritenuto in primis sufficiente, ai fini della completezza della motivazione, l’indicazione della maggiore superficie accertata in quanto, integrata con dati traibili da atti generali, rendeva intellegibili i presupposti di fatto della pretesa tributaria.

Il supremo collegio, però, ha dato poi nel merito massimo pregio al parametro catastale di cui alla procedura introdotta con l’art. 1, comma 340, l. n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005).

In virtù di tale disposizione i comuni che procedono a modificare d’ufficio, se inferiori a determinate soglie, le superfici denunciate dai contribuenti ai fini della tassazione, debbono darne apposita comunicazione.

Dal 1° gennaio 2005, infatti, i comuni dovevano rifarsi, nell’adeguamento delle superfici tassabili, al parametro catastale, comunicando agli interessati contribuenti Tarsu, ossia a coloro che avevano dichiarato una superficie inferiore, la modifica d’ufficio effettuata.

Nel caso di specie, invece, benché la normativa fosse in vigore dal 2005, l’ente impositore ha proceduto a emettere l’avviso di accertamento, con annessi interessi e sanzioni, senza inviare alcuna preventiva comunicazione delle modifiche apportate alla superficie dichiarata né fornendo chiarimenti in merito alla mancanza di una planimetria catastale alla quale avrebbe dovuto rifarsi, nonostante esistesse apposita denuncia dell’immobile in catasto.

Nicola Fuoco

(…) A far data dal 1° gennaio 2005 i contribuenti dovevano dichiarare almeno l’80% della superficie catastale di cui al dpr n. 138 del 1998, salva la possibilità di dichiarare una superficie inferiore, documentando adeguatamente la diversa misurazione dichiarata, mentre gli enti impositori avrebbero dovuto procedere a un adeguamento (massivo) delle superfici dichiarate, utilizzando appunto il nuovo parametro catastale e avrebbero dovuto comunicare agli interessati contribuenti Tarsu, ossia a coloro che avevano dichiarato una superficie inferiore, la modifica d’ufficio effettuata. Benché la richiamata normativa fosse entrata in vigore dal 2005, il comune di Frosinone ha provveduto a notificare al contribuente l’avviso di accertamento, con interessi e sanzioni, senza inviare alcuna preventiva comunicazione della operata modifica della superficie dichiarata.

L’ente impositore, inoltre, neppure in giudizio ha fornito chiarimenti in merito alla circostanza, dedotta dal contribuente col ricorso introduttivo, della mancanza di una planimetria catastale dell’immobile per cui è causa, ancorché fosse stato già denunciato in catasto, pur trattandosi all’evidenza di documento necessario per la determinazione della superficie tassabile. Prevede l’art. 1, comma 340, più volte citato, che: «Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile (…) per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento», e il contribuente, sia pure ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo, ha sottolineato che, contrariamente a quanto riportato nell’avviso di accertamento impugnato, mai il comune di Frosinone aveva richiesto informazioni o comunque documentazione riguardante l’immobile. Se, pertanto, va escluso che possa essere censurata, sotto il profilo della mancanza di motivazione dell’avviso, l’omessa individuazione delle fonti probatorie o delle indagini utilizzate per rideterminare la superficie tassabile, ben potendo le relative indicazioni essere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, (…) ciò non toglie che il comune di Frosinone mai ha esplicitato la legittimità dell’utilizzo della planimetria catastale, nonostante il parametro catastale fosse oggetto di specifiche contestazioni del contribuente. (…)

fonte italiaoggi