Disservizi spazzatura: bisogna pagare la Tari?
Servizio rifiuti: come ottenere la riduzione della Tari fino al 40% in caso di aree della città dove la spazzatura non viene ritirata.
Quante volte ci si sveglia la mattina con la spazzatura nello stesso posto ove la si era lasciata la sera. E magari un manipolo di gatti e di cani che la brandisce. I disservizi nella raccolta differenziata (e non) interessano purtroppo tutte le città. A farne le spese sono i residenti, obbligati a vivere non solo nello squallore estetico, ma tra la puzza e le cattive condizioni igieniche che i rifiuti lasciano col tempo.
In queste situazioni è normale chiedersi che fine fanno i soldi che i cittadini versano al Comune. Ed allora il dubbio è più che legittimo: in caso di disservizi con la spazzatura, bisogna pagare la Tari?
Sembra una domanda provocatoria ma ha un suo fondamento giuridico. Già, perché la legge – per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza – consente effettivamente, anche ai più scettici, di ottenere uno sconto Tari nelle zone urbane ove la raccolta dei rifiuti non funziona.
Chi non ci crede farà bene a leggere l’ultima ordinanza della Cassazione [1]. La Corte ha voluto rispondere proprio alla domanda da cui siamo partiti: se ci sono disservizi nella raccolta dei rifiuti, bisogna pagare la Tari? E la risposta è “ni”: bisogna pagare ma con lo sconto. Di quanto? Del 40%. Cerchiamo di fare il punto della situazione.
3 A quanto ammonta la Tari?
4 Inefficienze e disservizi raccolta rifiuti: la riduzione della Tari
5 Come ottenere gli sconti Tari
A quanto ammonta la Tari?
Abbiamo detto poc’anzi che le tariffe della Tari, stabilite in base alle categorie o sottocategorie omogenee di immobili, sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Ad ogni modo, i Comuni nella commisurazione della tariffa tengono conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Inefficienze e disservizi raccolta rifiuti: la riduzione della Tari
Si è detto in apertura che la Tari è dovuta a prescindere da qualsiasi utilizzo del servizio pubblico. Tuttavia, in caso di inefficienza il contribuente ha diritto ad ottenere una riduzione dell’imposta.
È la stessa legge (articolo 656 legge 147/2013) a prevedere uno sconto del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti oppure di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Inoltre, è previsto (all’articolo 657) uno sconto del 60% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti. La Tari – dice la norma – «è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita».
Tanto le riduzioni del 20% quanto quelle del 60% sono obbligatorie – non sono cioè rimesse alla discrezionalità del Comune e del relativo regolamento – al verificarsi delle predette situazioni che vanno ad incidere sul presupposto impositivo.
Come ottenere gli sconti Tari
Non sarà certo il Comune a consigliare ai contribuenti di chiedere la riduzione Tari, né tantomeno sarà lui stesso a mandare bollettini dimezzati. È sempre il cittadino a doversi fare parte attiva. E non solo: il contribuente deve fornire la prova dei presupposti che danno diritto alla riduzione [3].
La Cassazione [1] ricorda a tal proposito che il diritto alla riduzione Tari presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari.
Ciò che, in particolare, il contribuente è tenuto a provare consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato:
non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente;
ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso [4].
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