Dove posizionare il condizionatore in condominio?

Cosa dice la legge sugli impianti caldo/freddo: riscaldamenti e condizionatori, limiti di legge e del regolamento di condominio.

L’uso del condizionatore in un appartamento non può essere vietato dal condominio, sempre che vengano rispettati eventuali limiti contenuti nel regolamento. Limiti che però possono solo riguardare l’uso delle parti comuni, come il lastrico solare, la terrazza, la facciata condominiale, Ed allora, per non incorrere in problemi legali, dove posizionare il condizionatore in condominio? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Condizionatore sul balcone
Sicuramente, il primo posto dove collocare un condizionatore caldo/freddo è l’esterno dell’appartamento, principalmente sul balcone, in quanto proprietà di ogni condomino e quindi liberamente utilizzabile.

Solo un regolamento di condominio approvato all’unanimità potrebbe impedire di detenere condizionatori sui balconi. In un’ipotesi di questo tipo, il divieto sarebbe categorico, anche laddove l’apparecchio non fosse visibile dall’esterno; resterebbe comunque possibile collocare la macchina all’interno dell’appartamento, con il relativo bocchettone che sfiata all’esterno.

Condizionatore sulla facciata dell’edificio
Un secondo luogo dove posizione il condizionatore è il muro del palazzo, la cosiddetta facciata perimetrale. Si tratta infatti di un bene comune, che appartiene cioè a tutti i condomini. Qui però intervengono tre limiti imposti dalla legge, indipendentemente dal regolamento.

Il primo è quello del rumore: il condizionatore, eventualmente prossimo alla finestra del vicino, non deve costituire una molestia acustica per quest’ultimo. Diversamente, dovrà essere smantellato.

Il secondo limite è quello della comunicazione all’amministratore: tutte le volte che si eseguono interventi sulle parti comuni dell’edificio, seppur non è necessario acquisire prima il consenso da parte dell’assemblea, è d’obbligo informare preventivamente il capo condomino.

Il terzo limite [1] è quello del rispetto dell’estetica del fabbricato, da valutarsi però alla luce delle condizioni in cui l’immobile si trova nel momento in cui viene installato il condizionatore. Sicché, se già gli altri condomini vi hanno provveduto, non si potrà impedire all’ultimo di questi di fare altrettanto.

Le norme di un regolamento di condominio approvato all’unanimità possono tuttavia dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa, in questo modo impedendo qualsiasi forma di alterazione [2]. È sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità [3].

Come chiarito dalla giurisprudenza, gli interventi dei condòmini sull’edificio, correlati anche a singoli elementi o a plurime parti dello stesso edificio, potranno essere ammessi a condizione che non ne alterino l’estetica nel suo insieme.

Diversamente, gli interventi che dovessero compromettere l’identità estetica dell’edificio potrebbero determinare un deprezzamento dell’intero edificio, nonché del valore economico delle unità immobiliari che lo compongono. Per tale ragione tutto ciò che è visibile e apprezzabile dall’esterno dell’edificio condominiale assurge a bene comune.

Condizionatori sulla terrazza
Un altro luogo, seppur più scomodo, dove posizionare il condizionatore è la terrazza di copertura del fabbricato. Anche in questo caso, solo un regolamento condominiale approvato all’unanimità potrebbe impedire tale uso, atteso che il piano di copertura dell’edificio appartiene a tutti i condomini sicché ciascuno di questi può farne l’uso che vuole, purché non impedisca agli altri di fare altrettanto e non alteri la destinazione dell’area.

laleggepertutti