Lecito il fai da te per allacciarsi alla conduttura idrica condominiale
Il collegamento per rendere più agevole la fruizione della fornitura idrica
Se non si creano svantaggi agli altri condomini non si viola il Codice civile

L’allaccio di una presa d’acqua alla colonna condominiale per servire il proprio alloggio può considerarsi un abuso? Non necessariamente, secondo l’ordinanza numero 3890 della Cassazione emessa l’8 febbraio 2022.

Il proprietario di un immobile posto al piano terra veniva citato in giudizio da un altro condòmino, in quanto ritenuto autore di una condotta illegittima. Gli si rimproverava di avere realizzato un allaccio abusivo di una presa d’acqua alla colonna condominiale e di avere abusivamente collocato il contatore nell’androne dello stabile. Il tutto mentre, con una delibera assembleare, gli era stato solo consentito un temporaneo allaccio di cortesia alla colonna condominiale, con obbligo di rimozione in breve tempo.

Costituitosi in giudizio, il proprietario dell’appartamento si difendeva spiegando che l’allaccio risaliva agli anni Sessanta e non era dunque temporaneo né abusivo. Ciò che si era concesso in sede di assemblea era soltanto la collocazione del contatore nell’androne del palazzo, ove tra l’altro erano collocati tutti gli altri contatori. Il Tribunale, respingeva le difese del convenuto, ed emetteva sentenza di condanna, ribaltata però in sede d’appello.

Dalle prove testimoniali emergeva chiaramente che la presa d’acqua serviva l’alloggio da diverso tempo, e tutti i contatori di ogni condòmino erano collocati nell’androne.

Investita della vicenda, la Cassazione conferma. Non vi è dubbio alcuno – sottolineano i giudici di legittimità- in merito al fatto che la norma da considerare sia l’articolo 1102 del Codice civile , relativo all’uso dei beni comuni, che fissa due limiti: mai alterarne la destinazione e non limitare o escludere il godimento da parte di tutti gli altri condòmini.

Secondo la Corte, se il proprietario di un’abitazione realizza interventi finalizzati a rendere possibile la più agevole fruizione dei servizi essenziali (acqua, gas, luce), non è ravvisabile, nel suo operato, alcuna condotta non in linea con il dettato dell’articolo 1102 del Codice civile. Anche perché gli altri condòmini non hanno subìto pregiudizi di sorta.

fonte sole24h