Via dal servizio il finanziere-amministratore

Un militare della Guardia di finanza non può svolgere anche l’attività di amministratore di condominio. Lo afferma il Tar del Lazio, nella sentenza 2099/2022, depositata il 22 febbraio. Una pronuncia che non riguarda solo i professionisti: indirettamente è un monito a controllare i requisiti dell’amministratore del proprio condominio.

Nella vicenda finita al Tar, il finanziere svolgeva anche l’attività di amministratore di condominio e contemporaneamente di procacciatore d’affari per una società di vendita di contratti energetici.

Al tribunale amministrativo si era rivolto lo stesso finanziere per impugnare i contenuti della determina del Comando interregionale, che aveva disposto la sua decadenza dal servizio con decorrenza immediata, per incompatibilità professionale ai sensi degli articoli 894 e 898 del Dlgs 66/2010.

L’uomo definiva sproporzionata la misura e si difendeva dichiarando cessato il contratto con la società di vendita di servizi energetici. I giudici amministrativi, nel confermare il provvedimento di decadenza, ricordano che l’istituto ex articolo 898 del Dlgs 66 del 2010 «non riveste natura disciplinare e sanzionatoria ma è una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati in origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro».

fonte sole24h