Nessun risarcimento al condomino per il recesso del conduttore che gestisce attività vietata dal regolamento
Redazione7 marzo 2022Edit this post
Il condominio non risponde per le eventuali molestie di un condomino verso un altro. E non è neppure responsabile dei danni arrecati al singolo condomino se agisce per far rispettare il regolamento condominiale.
Lo stabilisce la sentenza n. 299/2022 della Cassazione Civile: “Non commette alcun illecito civile la gestione condominiale che mira a far rispettare un divieto regolamentare legittimo, come quello di non poter condurre attività commerciali all’interno degli appartamenti privati”.
Nel caso esaminato dalla Corte, uno dei proprietari aveva dato in locazione il proprio appartamento a un’associazione che gestiva al suo interno una casa di riposo. Attività economica, però, vietata dal regolamento di condominio.
Il condomino sosteneva di aver comunque diritto al risarcimento dei danni da parte della persona giuridica per le condotte moleste di altri condomini.
I fatti riguardavano il danneggiamento del citofono, del quadro elettrico e della cassetta postale, oltre a diverse denunce, sempre per mano di altri comproprietari, in ordine a supposte violazioni edilizie poi risultate infondate. Condotte che ad avviso del ricorrente avevano determinato il recesso del conduttore con conseguente perdita economica per il condomino locatore.
Ma, secondo la Corte, il condominio non è responsabile dei comportamenti dei singoli condomini. Così come non è fonte di responsabilità l’invito del condominio a dismettere un’attività che viola il divieto di destinazione degli appartamenti. La perdita economica conseguente al rispetto del divieto non comporta alcun diritto a un risarcimento collettivo verso il singolo condomino.
Cassazione civile, sentenza n. 299/2022 della Cassazione civile

