Sanzioni Tari, si applica il cumulo giuridico
Afronte di casi di continuazione nell’illecito tributario, relativo anche a più violazioni connesse e riferite a periodi diversi, deve comunque applicarsi il cumulo giuridico anziché quello materiale delle sanzioni.
Sono le indicazioni rese dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 33/2022, depositata lo scorso 3 gennaio.
Una srl aveva opposto un avviso di accertamento Tari emesso dal comune di Roma, comprensivo di interessi e sanzioni, a fronte dell’omessa dichiarazione dell’occupazione di diversi locali siti nel comune e attribuibili alla società.
Quest’ultima tuttavia, respinto il ricorso, proponeva appello, avendo la Ctp ritenuto infondate le doglianze relative al difetto di motivazione dell’accertamento per la mancata indicazione dei dati catastali degli immobili, all’assenza di sottoscrizione sull’avviso, nonché alla violazione delle norme sul cumulo delle sanzioni. Ma era proprio su tale ultimo aspetto che, invece, i giudici regionali ritenevano meritevole di parziale accoglimento il gravame di parte.
Osservavano, infatti, che l’emissione dell’avviso opposto era derivata dalla omessa dichiarazione che, pur se protrattasi su più annualità d’imposta, avrebbe dovuto comportare l’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni. L’art. 12 del dlgs n. 472/1997, infatti, che prevede il concorso di violazioni e continuazioni nel sistema sanzionatorio tributario, prevede, proprio in linea generale, l’applicazione del cumulo giuridico, e quindi una sanzione unica e ridotta, al posto della sommatoria delle sanzioni relative ai singoli illeciti (cosiddetto cumulo materiale).
La norma citata afferma che: «è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione o omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi»; soggiace, tuttavia, alla stessa sanzione «chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo» (comma 2). In tal modo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di applicazione obbligatoria, contempla a oggi anche ogni ipotesi rientrante nell’istituto della continuazione nell’illecito tributario e anche i casi di violazioni riguardanti periodi d’imposta diversi, come quella esaminata.
La Ctr ha dunque riconosciuto il diritto all’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, irrogate ai sensi dell’art. 12, comma 1, del dlgs n. 472/97, anche a fronte dell’omessa dichiarazione, a cui seguiva l’omesso versamento, riferibile a più periodi d’imposta.
Nicola Fuoco
(…) La Commissione ha respinto il ricorso perché ha ritenuto infondati tutti i motivi proposti con il ricorso relativi al difetto di motivazione dell’accertamento per la mancata indicazione dei dati catastali degli immobili e delle superfici da assoggettare a tariffa, all’assenza di sottoscrizione sull’avviso, nonché alla violazione delle norme sul cumulo delle sanzioni e alla violazione dell’art. 59 dlgs 507/1993 per mancata erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti. (…) Va invece accolta l’eccezione relativa all’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni, trattandosi, nel caso di specie, di omessa denuncia protrattasi per più annualità.
Come ricordato dall’appellante il dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12 (come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. e), dlgs 5 giugno 1998, n. 203, e successivamente modificato dal dlgs 30 marzo 2000, n. 99, art. 2, comma 1, lett. a), ove è definito il concorso di violazione e continuazione nel sistema amministrativo e tributario, prevede, in linea generale, l’applicazione di una sanzione unica e ridotta (cosiddetto cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (cosiddetto cumulo materiale). In particolare la disposizione citata afferma che: «è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi» (comma 1, prima parte); e che soggiace alla stessa sanzione «chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo» (comma 2).
«La norma citata (dlgs n. 472 del 1997, art. 12), ha riformulato la disciplina generale dell’istituto della continuazione nell’illecito tributario, confermando e ampliando il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, reso obbligatorio e non più facoltativo (come invece disponeva l’art. 8, della precedente legge sulle sanzioni tributarie, n. 4/29), e ha considerato specificamente l’ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggior rigore, fermo restando, tuttavia, l’obbligo di procedere al cumulo giuridico delle sanzioni (Cass. n. 7163 del 2002)» (Cass. 21570/2016).
L’accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M. Accoglie parzialmente l’appello e compensa le spese.
fonte italiaoggi

