Responsabile della sicurezza: le sue prerogative tra norme e sentenze
Redazione11 marzo 2022Edit this post

La condotta “abnorme e imprevedibile” dell’operaio non esonera il committente e il responsabile dei lavori dal rispetto delle norme

Il caso
Un operaio cade da un soppalco e rimane impigliato ad una rete metallica che aveva gettato sul piano sottostante. Il committente e il responsabile dei lavori vengono condannati in solido a corrispondere all’Inail, in via di regresso ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, la somma elargita a titolo di indennizzo.
L’Inail, aveva individuato la persona fisica che rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società (datore di lavoro), come responsabile della sicurezza.
Il datore di lavoro era infatti nel cantiere durante l’esecuzione dei lavori. Stava operando come responsabile dei lavori e dell’organizzazione produttiva, ingerendo nell’ambiente di lavoro e quindi assumendo la relativa responsabilità nel contesto aziendale. E aveva anche rilevato la pericolosità della condotta assunta dall’operaio, che senza alcun mezzo di protezione aveva prelevato materiali accatastati sul soppalco posto a circa due metri di altezza. Ma non gli aveva imposto di porre fine a tale condotta, limitandosi a lamentarsi per la pessima abitudine di lavorare in tal modo.
La condotta “abnorme e imprevedibile dell’infortunato” non è però servita a far scattare il riconoscimento del concorso di colpa dell’operaio.
Corte di Cassazione
La Cassazione ha affermato che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato.
Il datore di lavoro, dunque, ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza.
Pertanto, la condotta imprudente del lavoratore nello svolgimento di uno specifico ordine di servizio, va addebitata al datore di lavoro, il quale impartendo al lavoratore un “ordine per l’esecuzione di un’incombenza lavorativa pericolosa, determina l’unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso” (Cassazione Civile, Sent. n. 24798 del 2016).

Suprema Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno precisato che la speciale azione di regresso spettante all’Inail, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti – come appaltatore o il subappaltante – che, chiamati a collaborare a vario titolo nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza in ragione dell’attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio.

Responsabilità del datore di lavoro
Gli obblighi sulla sicurezza relativi alla gestione dei contratti di appalto vengono affrontati e descritti nell’articolo 26 del Dlgs 81/08. La norma chiarisce che per disporre l’applicazione delle relative previsioni è necessario che il datore di lavoro abbia la “disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.
Il responsabile dei lavori, a norma dell’articolo 89 del Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81 del 2008), è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto.
La legge ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori prevedendo, in capo ai committenti e ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in ultima istanza e in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l’osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge (Cassazione Penale 7714/2008).
Il ruolo del committente viene ricondotto a due regole fondamentali. Una è quella di scegliere l’affidatario “accertando che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”; l’altra è quella di “non ingerirsi nella esecuzione dei lavori” (Cassazione Penale, 22095/2019 e 22096/2019).
Per quanto attiene al bagaglio professionale delle due figure, una sentenza storica emessa dalla giurisprudenza amministrativa: “Le attività connesse alla sicurezza non possono essere efficacemente svolte se non si possiede una approfondita conoscenza delle problematiche connesse alla tipologia di opera da realizzare, alle tecnologie costruttive della stessa, agli specifici e spesso complessi mezzi d’opera. Il delicato aspetto della sicurezza dei cantieri, per l’alto prezzo che viene pagato con gli infortuni sul lavoro, impone l’applicazione di criteri rigidi di selezione degli operatori, secondo il possesso di elevata e specifica professionalità” (Consiglio di Stato 1208/2002).