GLI ERMELLINI : NON SI TRATTA DI RISARCIMENTO NÉ DI SANZIONE, MA DI TEMPERAMENTO DEL TRIBUTO
Sconti sulla Tari per i disservizi
Icontribuenti hanno diritto a pagare la Tari in misura ridotta se il servizio non viene svolto regolarmente o non viene svolto affatto. Se l’attività di raccolta non viene effettuata fin dove ha sede l’azienda e la stessa è costretta a richiedere un servizio sostitutivo privato, la tassa non è dovuta integralmente.
È quanto ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 5940 del 23 febbraio 2022.
Per i giudici di legittimità, si tratta di «riduzioni cosiddette tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi e a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge».
Per la Suprema corte, «una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno a incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis».
L’agevolazione deve essere garantita a prescindere da una espressa previsione nel regolamento comunale. L’interessato è tenuto solo a dimostrare che sussistono i presupposti normativi per avere diritto alla riduzione del tributo dovuto.
Le riduzioni della tassa. La Tari è dovuta in misura ridotta se il servizio di raccolta dei rifiuti non viene svolto in modo regolare. La riduzione tariffaria spetta al contribuente anche se l’agevolazione non è stata deliberata dall’amministrazione comunale. Non si tratta di un risarcimento a favore del contribuente o di una sanzione a carico dell’ente, ma di un temperamento della tassazione a fronte di un servizio di raccolta che non viene svolto in modo completo nel territorio comunale. Sempre la Cassazione, con l’ordinanza 17334/2020, ha chiarito che se nelle aree del territorio comunale il servizio di raccolta non viene svolto il tributo può essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria. La percentuale di riduzione, poi, deve essere graduata in relazione alla distanza dal punto di raccolta più vicino. Questo presuppone che il servizio venga svolto, ma non nella zona dove è ubicato l’immobile. Pertanto, va adeguata «la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici».
Se il servizio di raccolta dei rifiuti non viene svolto o viene svolto in modo inefficiente, e vengono dunque meno le condizioni che consentono di poterne fruire, i contribuenti hanno diritto al pagamento ridotto della tassa. Per ottenere questo diritto non è richiesto che gli interessati debbano dimostrare una precisa responsabilità dell’amministrazione. L’agevolazione spetta per il semplice fatto che il servizio non viene svolto secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Il diritto alla riduzione sorge per il solo fatto che il servizio di raccolta, istituito e attivato, non venga poi concretamente svolto o venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta. Infatti, non hanno alcun rilievo le motivazioni legate al disservizio. Quindi, se il comune non riesce a garantire il corretto e regolare servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai fini del pagamento della tassa, è sempre responsabile, al di là delle cause che hanno determinato il disservizio.
La disciplina delle agevolazioni. La ratio del tributo è quella di porre gli enti locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività e non di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli contribuenti. Del resto, anche il mancato svolgimento del servizio di raccolta da parte del comune non comporta l’esenzione, ma il pagamento del tributo in misura ridotta. L’articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 507/1993 disponeva per la Tarsu la riduzione anche se il servizio di raccolta, sebbene istituito, non venisse svolto nella zona di residenza, di dimora o dove esercitava l’attività il contribuente.
La riduzione spettava, inoltre, se il servizio era effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di nettezza urbana. Nel regolamento comunale devono essere indicati i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, le modalità di effettuazione del servizio, con l’individuazione degli ambiti e delle zone, nonché delle distanze massime di collocazione dei contenitori. Compete al contribuente fornire la prova delle condizioni per usufruire delle riduzioni.
Le stesse disposizioni sono state estese alla Tari. I commi 656 e 657 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) prevedono che il tributo è dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio e in misura non superiore al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
Anche per la Tari il presupposto è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Non sono soggetti a imposizione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione. Tra i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la natura delle loro superfici rientrano quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono. La legge prevede una presunzione relativa di produzione dei rifiuti che ammette la prova contraria.
La sussistenza delle condizioni che fanno venir meno la presunzione di legge della potenziale produzione di rifiuti deve essere indicata dal contribuente e va verificata dall’ente impositore. Non sono soggetti all’imposizione solo i locali e le aree che sono oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati. La scelta del titolare di non usare l’immobile non assume alcuna rilevanza. Anche gli immobili vuoti, vale a dire privi di allacci alle reti idriche, elettriche, o di mobili, sono soggetti al prelievo. Questo principio è stato ripetutamente affermato dalla Suprema corte.
fonte italiaoggi

