L’amministratore non è responsabile dell’infortunio se non è il committente
Redazione14 marzo 2022Edit this post

Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 10136 del 16/04/2021

Esaminato il caso del decesso della dipendente di una ditta di pulizie, colpita dall’ascensore condominiale mente effettuava i lavori di pulizia, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste, per l’amministratore di condominio, l’aggravante della violazione di norme in materia di prevenzione infortuni.
Ha inoltre dichiarato prescritto, nei confronti dell’amministratore condominiale, il reato di omicidio colposo aggravato per violazione della normativa di sicurezza sul lavoro (articolo 589 Codice Penale in relazione all’articolo 90 del Dlgs 81/2008), e rinviato il processo davanti al competente giudice civile, competente per valore in grado di appello, al quale ha rimesso anche la regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2021, n. 10136).

Il caso
Il caso trattato è relativo al decesso della dipendente di un’impresa di pulizie: la donna è deceduta dopo essere stata investita dall’ascensore condominiale, mentre puliva le grate.
Per questo fatto i giudici di merito hanno condannato l’amministratore per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa di sicurezza, perché in qualità di committente del contratto di appalto, avrebbe omesso di:
• verificare l’idoneità tecnico- professionale dell’impresa di pulizia;
• esaminare il documento di valutazione dei rischi dell’impresa di pulizia, nel quale non erano erano stati individuati i pericoli connessi alle operazioni da svolgersi su grate e ascensori, e non era neppure prevista la precauzione di disattivare l’alimentazione dell’elevatore nel corso dei lavori di pulizia della griglia protettiva.
Il giudice di legittimità ha invece affermato che l’amministratore condominiale non era responsabile della violazione dell’articolo 90 del Dlgs 81/2008, poiché la delibera condominiale non gli aveva conferito autonomia e poteri decisionali, come committente del contratto di appalto, in relazione alla scelta dell’impresa incaricata delle pulizie.
La Corte ha sostenuto che solo nel caso in cui fosse stato dimostrato il conferimento, da parte dell’assemblea condominiale, all’amministratore di verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e di valutare il documento di valutazione dei rischi relativamente alle operazioni di pulizia, si sarebbe potuto applicare allo stesso il disposto dell’articolo 90 del Dlgs 81/2008.
Pertanto, l’amministratore non era tenuto ad osservare gli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico – professionale dell’impresa appaltatrice e di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e di coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Le conclusioni
Quando l’assemblea approva la sottoscrizione di un contratto di appalto, l’amministratore condominiale è il committente dell’opera ed è responsabile della sicurezza dei lavoratori impiegati.
L’articolo 93 del Dlgs 81/2008 afferma che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi, limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori, ma rimane comunque responsabile in quanto deve affidare l’opera ad un’impresa qualificata per il lavoro da svolgere, come l’iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso di regolare Durc. Deve inoltre recepire le indicazioni fornitegli dal coordinatore per l’esecuzione sugli inadempimenti alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento.
Inoltre, il committente deve assicurare le misure generali di tutela prescritte dall’articolo 15 del Dlgs 81/2008, ovvero eliminare eventuali rischi.
Ma non è ravvisabile, nel caso esaminato, l’aggravante della violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
All’amministratore di condominio è stata, infatti, contestata la violazione degli artt. 26 e 90 d. lg. n. 81 del 2008. Ma i rilievi appena svolti impediscono di ritenere sussistente la violazione, da parte dell’imputato, dell’art. 90 d. lg. n. 81 del 2008.
In questo caso non può, infatti, essere attribuita all’amministratore di condominio la qualità di committente, poiché committente era il condominio, di cui l’amministratore era rappresentante.
Solo nel caso in cui fosse stato dimostrato il conferimento all’amministratore, da parte dell’assemblea condominiale, del potere di verificare l’idoneità tecnico-professionale della società e di effettuare una disamina del documento di valutazione dei rischi dell’impresa relativamente alle operazioni di pulizia, avrebbe potuto ritenersi applicabile il disposto dell’art. 90 d. lg. n. 81 del 2008.