E’ QUANTO CHIARISCE IL PRINCIPIO DI DIRITTO 1 DELLE ENTRATE
Casa, il bonus bissa
Disco verde per le agevolazioni prima casa sul nuovo acquisto se l’immobile «pre-posseduto» è stato dichiarato inagibile. Via libera al bis per il bonus prima casa. Nel principio di diritto n. 1/2022 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha infatti evidenziato che la ripetizione dell’agevolazione è possibile nel caso in cui l’immobile venga dichiarato inagibile. Devono però essere attestate dall’autorità competente le cause della sopravvenuta carenza dei requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio.

L’«oggettiva e assoluta inidoneità dell’immobile pre-posseduto, acquistato con il bonus prima casa, risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente», infatti, a detta dell’agenzia «conduce a ritenere che il beneficio può essere ripetuto per l’acquisto di un nuovo immobile». E questo perchè, come precedentemente affermato dalla stessa amministrazione nella risoluzione n.107/2017, qualora si verifichi un «impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative», è concesso superare le condizioni poste dalla disciplina. Infatti, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2%, tra i vincoli fissati dalla nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/1986, figura la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata. Condizione, questa, posta proprio per evitare il duplice godimento dell’agevolazione prima casa che si realizzerebbe all’atto del secondo acquisto da parte di un contribuente che ne avrebbe già goduto, come del resto evidenziato nella circolare n. 38/2005.

Ebbene, secondo le Entrate, nel caso in cui l’immobile pre-posseduto sia dichiarato inagibile dall’autorità competente, a causa della sopravvenuta carenza dei requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, indipendentemente dalla volontà del titolare, la possibilità di fruire nuovamente del beneficio prima casa sull’acquisto di una nuova abitazione potrà essere concessa fino a quanto permarrà l’inagibilità. Gli unici limiti saranno dunque la dichiarazione di inagibilità dell’immobile e il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma di riferimento.

fonte italiaoggi