La responsabilità contrattuale del notaio
Redazione22 marzo 2022Edit this post

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza 13 giugno 2013 n. 14865
Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un notaio che riteneva sufficiente ad esentarlo da responsabilità la clausola, inserita nell’atto di compravendita, con la quale espressamente l’acquirente lo dispensava dall’effettuare le visure ipotecarie.
La decisione si fonda sul rilievo che per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale delle risultanze dei registri immobiliari, costituisce un obbligo derivante dall’incarico conferito dal cliente e quindi ricompreso nel rapporto di prestazione di opera professionale specialmente tesa ad assicurare la serietà e la certezza degli atti giuridici. Conseguentemente, se il notaio non adempie correttamente alla propria prestazione, compresa quella attinente alle attività preparatorie, sussiste la sua responsabilità nei confronti di tutte le parti contrattuali che da tale comportamento abbiano subito danni, non essendo sufficiente che solo una parte (nel caso di specie, l’acquirente che si è anche fatto carico del pagamento del compenso) l’abbia esonerato da responsabilità.