Il sottotetto è parte comune se è potenzialmente utilizzabile per usi comuni
Redazione23 marzo 2022Edit this post
Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 19-23 giugno 2012, n. 12840
Con il provvedimento in esame la Corte di Cassazione ha stabilito che, in assenza di appositi riscontri oggettivamente rilevabili dai titoli costitutivi di provenienza, l’appartenenza del sottotetto e della terrazza sovrastanti l’appartamento dell’ultimo piano di un condominio si determina avendo riguardo alle loro caratteristiche strutturali e funzionali.
Segnatamente, confermando il suo precedente orientamento, la Suprema Corte ha chiarito che, non essendo il sottotetto di un edificio compreso nel novero delle sue parti comuni, essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale. Il sottotetto è, pertanto, pertinenza e proprietà esclusiva del proprietario dell’ultimo piano laddove sia destinato esclusivamente a servire da camera d’aria a protezione dello stesso appartamento.

