Agevolazioni prima casa anche con la spiaggetta
Il diritto alle agevolazioni prima casa spetta anche per le pertinenze non ricomprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; nella pertinenza, quindi, riveste ruolo essenziale il suo rapporto di complementarità funzionale con l’abitazione. Lo ha stabilito la Cassazione, sez. VI, nell’ordinanza 6316/2022 del 25/22 sulla revoca delle agevolazioni fiscali provvisoriamente concesse in sede di registrazione per l’acquisto di una pertinenza riferita alla prima casa. L’ufficio finanziario riteneva che la piccola spiaggia ad uso esclusivo dell’immobile non potesse fruire delle agevolazioni previste per la prima casa; e, questo, nella considerazione che l’agevolazione, originariamente prevista per la sola abitazione, fosse stata ampliata alle sole pertinenze rientranti nelle categorie C/2, C/6, e C/7 limitandola ad una sola unità per singola tipologia. L’ufficio, infatti, riteneva che le pertinenze che potevano rientrare nell’ambito dell’agevolazione fossero solo quelle inserite in quelle precise categorie indicate nella norma di riferimento (tariffa punto 4 lett. C ) tra cui certo non poteva rientrare la spiaggetta privata. La cassazione ha respinto il ricorso erariale e confermato l’agevolazione, chiarendo come, il concetto di pertinenza, sia fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell’area che ha esclusivo rilievo formale. Richiamando la nozione ex art. 817 cc, la Corte ha ricordato (cassazione ordinanza 22561/2021) che anche il lastrico solare deve intendersi compreso tra le pertinenze dell’immobile e questo anche se censito separatamente e acquistato con atto separato. In conclusione a differenza di quanto ritenuto dall’amministrazione finanziaria, “la norma non comprende una elencazione esclusiva assegnata alle pertinenze agevolabili” in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata “a servizio od ornamento” (art. 817 cc) del “bene principale”, che dipende, a sua volta, da un fattore oggettivo (l’obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all’altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni in questioni di “asservire” l’uno all’altro).

italiaoggi