UNA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE PROROGHE INTRODOTTE DAL DECRETO 228/2021
Prima casa, ripartono i termini
Per l’agevolazione “prima casa”, i termini sospesi ripartono dal 1° aprile prossimo ma se il contribuente, nel contempo e ritenendosi decaduto per decorso del termine, ha già versato le maggiori somme, sanzioni e interessi, lo stesso matura il diritto al rimborso di quanto versato in più. Si va al prossimo 30 giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi, per il pagamento del saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020 erroneamente omessi.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 8/E di ieri fa il punto sulle proroghe intervenute a cura del dl 228/2021 (decreto Milleproroghe) convertito nella legge 15/2022.
Il documento si sofferma sulla sospensione dei termini per l’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, sulla proroga dei versamenti di taluni allevatori (avicunicolo e suinicolo) soggetti a restrizioni sanitarie e sul versamento dell’imposta regionale (Irap) non corrisposta per errata applicazione dell’esonero introdotto dal dl 34/2020 (decreto Rilancio).
Posta la ricognizione delle varie norme, sui termini di sospensione dell’agevolazione prima casa, di cui al comma 5-septies, dell’art. 3 del dl 228/2021 convertito, si evidenzia che un precedente documento di prassi (circ. 9/E/2020 § 8.1) aveva analizzato la sospensione del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicata l’unità abitativa, il termine di un anno entro il quale il contribuente ha trasferito l’immobile acquistato come prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto che deve procedere l’acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale e il termine, sempre di un anno, entro il quale il contribuente, che ha acquistato un immobile da destinare ad abitazione principale, deve procedere alla cessione dell’unità abitativa ancora in suo possesso, se acquistata con la detta agevolazione.
Sul punto, l’agenzia ricorda che l’agevolazione è destinata alle unità abitative (A/1, A/8 e A/9), ricorda che i termini sospesi inizieranno a decorrere dal prossimo 1° aprile ed evidenzia che il termine dei diciotto mesi è rimasto sospeso nel periodo tra il 23/02/2020 e il 31/03/2022 con la conseguenza che se l’acquisto è avvenuto anteriormente al 23/02/2020, di fatto il contribuente può conteggiare venticinque mesi e otto giorni in più ma, soprattutto, ritiene che il contribuente abbia diritto al rimborso della maggiore imposta versata se, ritenendosi decaduto durante il periodo di sospensione, ha versato la differenza, le sanzioni e gli interessi.
Per gli allevatori, l’agenzia individua i presupposti (soggettivo e oggettivo) dei versamenti sospesi fino al 31/07/2022 (versamenti che scadono tra l’1/01/2022 e il 30/06/2022) e precisa che non sono dovuti gli interessi sulle somme che saranno versate entro il 31/07/2022.
Infine, si confermano al 30 giugno prossimo i versamenti del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, omessi per effetto dell’errata applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 34 del 2020, in relazione a quanto stabilito dalla Commissione europea (C(2020)-1863), con la presentazione di un’autodichiarazione da definire con apposito decreto direttoriale.
fonte italiaoggi

