Edificio danneggia auto in divieto di sosta

Caduta di calcinacci, cornicioni e altro materiale da un palazzo su una macchina parcheggiata dove non dovrebbe stare.

Se un’auto, parcheggiata in divieto di sosta, dovesse essere danneggiata dalla caduta di materiale edile proveniente da un edificio limitrofo, il proprietario avrebbe diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese necessarie a riparare il veicolo? Di tale problema si è di recente occupata la Corte d’Appello di Palermo [1]. Il principio affermato dai giudici siciliani può essere applicato a qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento proveniente da chi non rispetta il Codice della strada.

In merito al caso dell’edificio che danneggia l’auto in divieto di sosta, si ritiene che il proprietario abbia diritto al risarcimento, ma a determinate condizioni e non sempre. Ecco dunque la sintesi della sentenza.

Caduta di materiali da un palazzo: chi risponde?
Se un’auto, parcheggiata sotto un palazzo, viene danneggiata dalla caduta di calcinacci, cornicioni o altro materiale proveniente dall’edificio, a rispondere dei danni è il relativo condominio. Se questo risulta assicurato, la domanda di risarcimento va comunque fatta al condominio: sarà quest’ultimo poi a rivolgersi alla compagnia per chiedere di essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria.

L’amministratore di condominio dovrà ripartire il danno tra tutti i condomini secondo i rispettivi millesimi.

Semmai il condominio non dovesse risarcire i danni, bisognerà ricorrere al giudice affinché lo condanni. E se anche la sentenza non dovesse bastare, bisognerà poi procedere al pignoramento del conto corrente del condominio o, se incapiente, dei beni dei singoli condomini (stipendi, appartamenti, pensioni, conti, ecc.).

Auto in divieto di sosta: ha diritto al risarcimento?
Se il crollo dell’edificio danneggia l’automobile posteggiata in divieto di sosta in prossimità dello stesso, il Comune e i proprietari dell’immobile sono tenuti a risarcire il danno, a meno che non risulti che il divieto sia stato disposto proprio per via delle difettose condizioni di stabilità della costruzione. Solo in tal caso, infatti, il risarcimento può essere negato per via della volontaria esposizione al pericolo effettuata dal danneggiato nonostante fosse stato avvertito di ciò.

Nessuna colpa invece può essere imputata all’automobilista per aver parcheggiato la vettura in divieto di sosta, in assenza di segnale di pericolo di crollo dell’edificio.

La responsabilità del condominio – prevista specificatamente dall’articolo 2051 Cod. civ. – può essere esclusa dal comportamento imprudente della vittima solo laddove la situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui possa essere prevista con l’ordinaria diligenza. Nella fattispecie, la causa del danno, ovvero la rovina dell’edificio, non poteva di certo essere nota al danneggiato, «neppure usando l’ordinaria diligenza perché non c’era alcuna circostanza che potesse indurre il danneggiato a non fare affidamento sulla sicurezza dei luoghi».

Inoltre, conclude la Corte, di certo «l’esistenza di generici divieti di sosta non poteva far presumere l’esistenza di un pericolo di crollo, in assenza di specifiche ed apposite segnaletiche e di transennamento della zona di pericolo». Né, d’altra parte, «dalla vetustà dell’immobile, in assenza di specifiche segnaletiche di avvertenza, l’utente della strada poteva desumere un pericolo di crollo».