LO HA CHIARITO LA CASSAZIONE. UNO STUDIO UTILIZZATO COME ABITAZIONE PAGA L’IMPOSTA
Prima casa, decisivo il catasto

La forma prevale sulla sostanza. Per l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale è decisiva la classificazione catastale. Un immobile iscritto in catasto come studio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale. Per il trattamento agevolato conta l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. È onere del contribuente che vuol fa valere il diritto all’esenzione impugnare l’atto di classamento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 5574 del 21 febbraio 2022. Per la Suprema corte, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale, “per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta”. Infatti, nel caso in cui “sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento”. E’ infondata la pronuncia del giudice d’appello secondo cui, per ottenere l’esenzione Imu, “rileva l’effettiva destinazione d’uso dell’immobile (cat. A/2 residenza principale della famiglia) e non già la oggettiva classificazione catastale (cat. A/10 ad uso ufficio)”.

Per la Cassazione, le risultanze catastali sono decisive per gli immobili non solo per ottenere le agevolazioni fiscali, ma anche per attestarne la titolarità. Con l’ordinanza 17408/2021 ha sostenuto che l’uso di fatto di due immobili come abitazione principale non consente di fruire dell’esenzione Imu per entrambi. L’abitazione principale deve essere costituita solo da un immobile. Per avere diritto al beneficio fiscale su immobili diversi, il contribuente deve provvedere al loro all’accatastamento unitario. Anche in questa circostanza non ha riconosciuto alcuna rilevanza all’uso di fatto, se contrasta con il dato formale. Dunque, non conta che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna per la propria rendita. Il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare a prima casa. Le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale. Con questa pronuncia ha cambiato il proprio orientamento sulla questione de qua, che attribuisce rilevanza all’inquadramento catastale. L’ordinanza 17408, infatti, si pone in contrasto con il principio affermato dalla stessa Corte con altre decisioni. Per esempio, con l’ordinanza 9078/2019 ha ritenuto che l’esenzione per l’abitazione principale non sia limitata a un solo immobile.

Il catasto è probante, poi, per accertare il soggetto titolare dell’immobile, obbligato al pagamento dell’imposta municipale. Anche se il catasto è preordinato ai fini fiscali, costituisce una presunzione l’intestazione di un immobile. Spetta al contribuente contestare e fornire la prova contraria per non essere assoggettato al pagamento del tributo. In effetti sempre la Cassazione, con l’ordinanza 26376/2021, ha chiarito che l’intestazione catastale di un immobile a un determinato soggetto “fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza”, ponendo a carico dell’interessato l’onere della prova. In passato, la Cassazione aveva stabilito che facessero fede solo le risultanze presso la Conservatoria dei registri immobiliari e che il catasto non fosse probante per individuare il soggetto proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale.

Pertanto, è tenuto a pagare l’Imu il soggetto che risulti titolare dell’immobile dai registri catastali. L’iscrizione in catasto, però, rappresenta una mera presunzione, che può essere superata da chi è titolare dell’immobile.

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