Mutui, imposta sostituiva senza formule canoniche
Imposta sostituiva sui mutui anche senza formule canoniche, ma con la responsabilità della banca. Per la Ctr Lazio (sentenza 8/03/22 n. 1014) l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui contratti di mutuo (ex art. 17, dpr 601/73) può essere formulata anche senza un’espressa manifestazione di volontà e la predisposizione delle corrette formule contrattuali di legge è onere della banca (e del notaio rogante). Come noto, in base all’art. 15 del dpr 601/1973, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine (comprese le surroghe, cancellazioni, postergazioni, ecc.), sono esenti dall’imposta di registro e di bollo, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, solo se per esse è stata esercitata l’opzione di cui all’art. 17 del medesimo decreto: infatti, a tenore del citato articolo, “gli enti” che eseguono le operazioni di finanziamento, “a seguito di specifica opzione” da esercitarsi per iscritto nell’atto di finanziamento, possono corrispondere, in luogo delle predette imposte, un’imposta sostitutiva (che, in caso di abitazione principale, è dello 0,25%). Orbene, nella sentenza citata, ribaltando la sentenza di primo grado, la Ctr Lazio, ha chiarito che per l’applicazione della suddetta imposta sostitutiva, non vi è bisogno dell’espressa manifestazione nell’atto di mutuo della volontà di optare per il regime sostitutivo di cui all’art. 17, dpr 601/1973, ma è sufficiente il chiaro e preciso riferimento ai presupposti applicativi della stessa imposta, da versare a cura della dalla banca e addebitare in via di rivalsa al mutuatario. Non è necessaria, in altri termini, una clausola canonica specifica, giacché essenziale è che il richiamo alla stessa e ai suoi criteri di calcolo, sia inserito “per iscritto nell’atto di mutuo” da parte dell’ente autore dell’operazione di finanziamento. Ciò, soprattutto, perché la materiale predisposizione del contratto non è certamente addebitabile ai mutuatari, ma piuttosto alla banca mutuante (e al notaio rogante): le norme richiamate, invero, oltre a qualificare quale soggetto passivo dell’imposta sostitutiva la banca, pongono solo in capo alla stessa, l’onere di esporre in atti i presupposti applicativi di cui al predetto art. 17 in forma sufficientemente chiara e precisa.
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