Risarcimento danni e mediazione obbligatoria
Redazione5 aprile 2022Edit this post
Capita con frequenza che, per vizi delle parti comuni, nell’appartamento di un condomino si verifichino copiose infiltrazioni di acqua. Si tratta di un fenomeno che causa gravi danni all’appartamento, ai mobili e ai complementi d’arredo. Un evento che rende anche impossibile o comunque molto disagevole fruire del bene, reso totalmente insalubre dalle infiltrazioni ed inservibile per qualsiasi uso. In una simile situazione è inevitabile che il danneggiato si rivolga al Tribunale.
Dovrà innanzitutto chiedere l’accertamento delle responsabilità (art. 2051 c.c.) in capo al condominio per le infiltrazioni subite nel suo immobile. E di conseguenza la condanna della collettività condominiale alla realizzazione delle opere atte ad eliminare la problematica, nonché al risarcimento dei danni.
La difesa del condominio molto spesso eccepisce l’improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita o della procedura di mediazione civile obbligatoria.
L’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita è in questi casi inammissibile, in quanto la domanda non ha contenuto meramente risarcitorio, ma ha per oggetto anche l’accertamento della responsabilità e la condanna a rimuovere la causa dell’evento dannoso lamentato.
Dubbi potrebbero però sorgere per l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione civile obbligatoria, atteso che i protagonisti della contesa giudiziaria sono certamente il condominio (citato in giudizio), da un lato. E dall’altro e un condomino che promuove l’azione. Si tratta quindi di dati che potrebbe portare a qualificare come “condominiale” la natura della controversia.
Tuttavia quando la materia per cui si agisce è essenzialmente accertativa e risarcitoria (cioè l’accertamento della responsabilità, la condanna alla esecuzione degli interventi necessari a rimuovere la causa dell’evento dannoso e la domanda con contenuto risarcitorio), si verte in ambito estraneo alla mediazione obbligatoria.
Secondo la più recente giurisprudenza perciò il risarcimento dei danni per infiltrazioni subite da un condomino e provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli da 1117 a 1139 c.c. (Trib. Roma 1 febbraio 2021; Trib. Milano, 15 dicembre 2020).
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