Entrate: l’agevolazione prima casa non si può negare a chi ha già acquistato un immobile poi sequestrato o inagibile
La titolarità di un’abitazione, già acquistata con l’agevolazione «prima casa» ma oggetto di decreto di sequestro ex art. 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente in quanto «sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata», non osta all’applicazione del beneficio anzidetto su un nuovo acquisto, in presenza delle altre condizioni richieste dalla legge. È quanto ha affermato l’Agenzia delle entrate con il «Principio di diritto» n. 1 del 17.3.2022.

L’Agenzia ha rammentato nel documento alcune delle condizioni richieste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131/86 per accedere all’agevolazione prima casa, che consente di applicare, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di abitazioni «non di lusso» (diverse da A/1, A/8 o A/9): l’imposta di registro al 2% (e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna) se l’atto sconta l’imposta di registro proporzionale; l’Iva al 4% (e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna) se si tratta di atti «soggetti ad Iva» (ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86).

L’amministrazione finanziaria, in special modo, ha colto l’occasione per ricordare che l’agevolazione può trovare applicazione a condizione che: nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

Dunque, costituiscono condizioni ostative al beneficio «prima casa», tanto la titolarità di un’altra casa di abitazione nello stesso comune in cui si trova il nuovo acquisto, quanto la titolarità di un’altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata.

Occorre altresì precisare che la norma non esclude, in maniera assoluta, che un soggetto possa applicare più volte l’agevolazione, ma esclude che il contribuente possa nuovamente godere del beneficio se è ancora titolare di diritti reali sull’immobile già acquistato con l’agevolazione. Pertanto, se egli vende l’immobile agevolato (anche entro 1 anno dal nuovo acquisto ex comma 4-bis nella Nota II-bis citata), può comprarne un altro con il beneficio.

L’Agenzia ha rilevato inoltre che il beneficio non può essere negato ove si realizzi un impedimento oggettivo, assoluto, indipendentemente dal contribuente, che non gli consenta di usare come abitazione l’immobile già acquistato con l’agevolazione.

Pertanto, hanno concluso le Entrate, se l’immobile acquistato fruendo dell’agevolazione «prima casa» sia stato oggetto «di un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente in quanto ‘sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata, è possibile beneficiare dell’agevolazione in argomento per l’acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile ‘pre posseduto’, indisponibile per il proprietario».

fonte italiaoggi