Annullabilità compravendita per vizi taciuti dal venditore
Redazione7 aprile 2022Edit this post

Tribunale di Torino – sez. II civ. – sentenza n. 133 del 14 gennaio 2022

Se il venditore ha omesso di comunicare le reali condizioni in cui versa il palazzo condominiale, l’acquirente di un appartamento può chiedere l’annullamento del contratto di compravendita. Lo hanno stabilito i giudici della seconda sezione civile del Tribunale di Torino, con la sentenza n. 133 del 14 gennaio 2022.

Il caso
L’acquirente di un appartamento in condominio scopre solo in occasione della prima assemblea condominiale che lo stabile non è affatto sano. Anzi. Il palazzo è interessato da un “significativo e permanente” allagamento dei due piani interrati di proprietà di una società. Un fenomeno di intensità tale da compromettere addirittura la staticità dell’intero edificio.
L’autorità comunale aveva infatti ordinato diversi interventi da eseguire, che però non erano mai stati realizzati.
L’acquirente non era assolutamente a conoscenza della situazione. La parte venditrice non aveva mai fatto alcuna menzione alla situazione. Procede quindi all’affidamento dell’incaro ad un professionista per verificare le reali condizioni dello stabile.
Dall’Accertamento Tecnico Preventivo emerge in tutta evidenza come la permanenza continua in acqua di falda da più di trent’anni delle strutture di fondazione del palazzo richiedesse l’intervento di opere di rinforzo e di risanamento.
Alla luce di tutto questo, l’acquirente cita la venditrice ed il condominio richiedendo, tra l’altro, l’annullamento del contratto di compravendita per errore essenziale con conseguente condanna della parte venditrice alla restituzione della somma versata a titolo di prezzo di acquisto dell’immobile, delle spese notarili e di quelle di agenzia. In via subordinata ed in accoglimento dell’azione di riduzione, la condanna alla restituzione di una somma, a titolo di riduzione del prezzo di acquisto dell’immobile. In ogni caso, chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese relative al procedimento di ATP.

Il procedimento
Il Tribunale ha accolto la richiesta di annullamento del contratto.
Secondo il giudice l’acquirente è caduto in un errore essenziale circa le qualità del bene oggetto di trasferimento, ossia circa le qualità delle parti comuni dello stabile in cui risulta ubicato l’immobile compravenduto. Il giudice è convinto che se l’acquirente avesse saputo dei gravi fenomeni di allagamento continuo, protraentesi da oltre trent’anni, di alcune parti comuni dell’edificio, tali da rendere necessari ed indispensabili interventi di rinforzo e di risanamento delle strutture portanti dell’edificio, nonché dei numerosissimi provvedimenti adottati dall’autorità comunale con cui erano state impartite prescrizioni ed erano stati ordinati interventi da eseguire, non avrebbe perfezionato l’atto di acquisto.
Il Tribunale rileva anche che la parte venditrice era perfettamente al corrente della situazione, che che “adoperando la normale diligenza”, avrebbe dovuto informarne la parte acquirente-
La decisione di annullamento del contratto, come si evince dalla sentenza emessa dai giudici torinesi, sarebbe frutto proprio del non aver informato il compratore di tali circostanze, in modo da alterare il processo di formazione della volontà.