Agevolazioni prima casa salve con la permuta
Le agevolazioni spettanti per la prima casa si conservano in caso di permuta. A condizione, tuttavia, che la permuta degli appartamenti sia contestuale e che il diritto sia riscontrabile in atti. Lo ha stabilito la sezione terza della Commissione tributaria provinciale di Roma nella sentenza n. 3457/2022 (Presidente Roberti, relatore Perinelli) depositata in segreteria il 23 marzo scorso.

La vertenza tratta di un ricorso avverso un accertamento Imu con cui il comune di Roma intendeva recuperare una imposta relativa all’anno 2015. L’ufficio tributi della Città capitolina aveva rilevato che la contribuente aveva omesso il pagamento del tributo relativamente a un secondo immobile pervenuto in forza di permuta e su cui l’acquirente aveva trasferito la residenza solo l’anno successivo.

Secondo l’ufficio, nell’anno 2015 la contribuente aveva ottenuto l’agevolazione dell’imposta nel solo appartamento in cui era stata residente in questo stesso anno; il trasferimento della residenza era infatti avvenuto nei primi mesi dell’anno 2016. Il collegio provinciale capitolino non ha avuto indugi e ha accolto il ricorso annullando la pretesa.

La permuta degli appartamenti era avvenuta nell’ambito dello stesso fabbricato ed è evidente (oltre che essere scritto nell’atto di compravendita) che, a seguito dell’atto di permuta, la ricorrente avesse trasferito la sua residenza nell’unico immobile di sua proprietà non disponendo di altre abitazioni come dichiarato nell’atto notarile di permuta e da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata e autenticata dal funzionario comunale e allegata al ricorso.

L’immobile acquisito con l’atto di permuta è quindi adibito ad abitazione principale ed è, conseguentemente esente dall’Imu ex articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011; questa stessa agevolazione prevede che l’agevolazione Imu per l’abitazione principale, si applichi all’unico immobile in cui il possessore e il nucleo familiare dimorano stabilmente e risiedono anagraficamente ed è implicito che la ricorrente abbia mantenuto la dimora nell’immobile acquisito dalla permuta. Accogliendo il ricorso e annullando l’atto impugnato la Commissione provinciale ha condannato il comune di Roma al pagamento delle spese di lite quantificate in 300 euro oltre Cut e accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Benito Fuoco

G. C. M. impugnava l’avviso di accertamento n. (…) dell’1/12/2020 emesso dal comune di Roma per l’omesso versamento dell’Imu per l’anno d’imposta 2015 relativa all’immobile sito in via dei (…).

Deduceva di non essere più in possesso né proprietaria di uno degli immobili ascritti nell’atto, giusto contratto di permuta del 10 giugno 2015, mentre l’altro immobile costituiva la sua prima casa d’abitazione con conseguente esenzione dal tributo. (…)

Si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, il comune di Roma Capitale deducendo che l’esenzione dell’Imu per la prima casa era riservata all’immobile di residenza del contribuente. (…)

Precisamente l’avviso impugnato è relativo a due immobili siti entrambi in via (…) di cui uno posto al piano II (interno 6) e l’altro posto al piano 5 (interno 11).

Deduce la ricorrente che, con atto a rogito di notaio S. M. del 10/06/2015 repertorio n. (…), aveva trasferito a titolo di permuta a D. N. e D. M., la porzione immobiliare collocata al secondo piano del fabbricato sito in Roma via (…) n. 158 (foglio 447, particella 359, sub. 6, via (…) n. 158, piano 2, interno 6, z.c. 5, (…).

A loro volta, con lo stesso contratto, D. N. e D. M. trasferivano in suo favore, sempre a titolo di permuta, la porzione immobiliare parte del medesimo fabbricato di via (…) n. 158 (foglio 447, particella 359, sub. 504, (…) n. 158, piano 5, interno 11, z.c. 5, cat. A/3, classe l, vani 5, rend. Euro 684,31).

Correttamente nell’avviso impugnato veniva calcolata l’Imu del primo immobile (int. 6) dall’1/1/2015 al 9/6/2015 e del secondo (int. 11) dall’1/6/2015 al 31/12/2015.

Quindi effettivamente veniva considerato un solo immobile.

La ricorrente deduce che tale unico immobile costituiva la sua prima casa e di aver pertanto diritto all’esenzione Imu.

Ribatte il comune di Roma che «la ricorrente nell’anno d’imposta 2015 era residente in Roma in via (…) n. 158 piano 2 interno 6 (per il quale immobile ha usufruito del riconoscimento di abitazione principale) e non in Roma in via (…) n. 158 piano 5 interno 11, dove risiede solo dal 03/06/2016 (Doc. 2)».

Tuttavia, è evidente come, a seguito dell’atto di permuta, la stessa abbia trasferito la sua residenza

nell’unico immobile di sua proprietà sito in Roma in Via (…) n. 158 piano 5 interno 11 non disponendo di altre abitazioni come peraltro dichiarato nell’originario atto notarile di permuta (…) e da dichiarazione autenticata (…) dal funzionario comunale.

Tale immobile è pertanto adibito ad abitazione principale ed è conseguentemente esente, ex art.13, comma 2, del dl n. 201 del 201, dall’Imu.

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