ONUS EDILIZI/ PERSONE E PARTITE IVA: INVIO UGUALE, DATE NO
Cessione crediti, vie diverse
Effetto discriminatorio tra persone fisiche con e senza partita Iva generato dalla proroga del termine al 15 ottobre per l’invio delle comunicazioni di opzioni e sconto in fattura. Benché possa trattarsi anche dello stesso bonus in cessione vengono stabiliti due differenti termini di invio: al 29 aprile i contribuenti senza partita iva, al 15 ottobre invece quelli con. Questa è una differenza rilevata tra le novità introdotte con emendamenti in sede di conversione del decreto bollette, il dl 17/2022, con il quale si rimette mano alla disciplina delle cessioni dei crediti stabilendo un nuovo limite numerico per i bonus trasferiti per la prima volta a partire dal 1 maggio prossimo.

La discriminazione. Il nuovo articolo 29-ter del dl bollette dispone per l’anno 2022, la proroga al 15 ottobre per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito relative ai bonus edilizi e bonus covid per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022. Non aver individuato i requisiti oggettivi ed aver puntato unicamente sui requisiti soggettivi (il tipo di soggetto) nella costruzione della norma citando in maniera generica “titolare di partita Iva” produce un effetto discriminatorio tra persone fisiche con o senza partita Iva. Per lo stesso intervento infatti, ad esempio la ristrutturazione di un appartamento, il beneficiario della detrazione se in possesso di partita Iva potrà effettuare la cessione relativamente alle spese 2021 (compresi i decimi residui 2020) fino al prossimo 15 ottobre. Invece si tratta di un contribuente privo di partita Iva, per lo stesso identico bonus, in caso di cessione andranno rispettati i più stringenti termini di trasmissione all’agenzia delle entrate fissati al prossimo 29 aprile. Tale termine diviene improrogabile per i “senza partiva Iva” poiché ancorato alla predisposizione della dichiarazione precompilata 2022 che dovrà essere messa a disposizione dei contribuenti dal 23 maggio. Un proroga generalizzata al 15 ottobre, avrebbe inoltre consentito ad un numero rilevante di contribuenti persone fisiche prive di partita Iva di portare a termine le cessioni dei crediti targati 2021 ora a rischio per via del poco tempo rimasto. Molti istituti di credito infatti comprese le società di consulenza che ne seguono le istruttorie per la verifiche documentali, già da fine febbraio non garantivano più la lavorazione delle pratiche di cessione entro il termine del 29 aprile.

La quadrupla cessione. La disposizione ha fatto un passo indietro ed è tornata in commissione arrivando in versione definitiva con l’eliminazione della responsabilità solidale tra cedente e cessionario di “quarta mano”, in caso di recupero del credito per insussistenza totale o parziale delle stesso. Il neo articolo 29-bis del dl 17/2022 (si veda ItaliaOggi del 9/4/22) ha elevato da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili per i crediti derivanti dai bonus edilizi e da bonus covid. All’impianto generale ormai noto con una cessione libera e due vincolate ai soggetti qualificati (ex articolo 106 Tub) per credito, si era aggiunto un ulteriore trasferimento per le sole prime cessioni a partire dall’1 maggio 2022, con responsabilità solidale tra cedente e cessionario, a favore di qualunque tipo di soggetto ma concesso unicamente a banche ed intermediari finanziari che abbiano esaurito il numero possibile di passaggi di mano. Con le modifiche votate ieri, la quarta cessione diviene effettuabile con i medesimi requisiti citati ma solo da banche con trasferimenti esauriti e verso i propri correntisti senza responsabilità solidale.

fonte italiaoggi