DOMANDE & RISPOSTE
1
Chi è tenuto a inviare
la comunicazione?
La comunicazione è inviata:
• dal beneficiario della detrazione (anche avvalendosi di un intermediario), nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
• dal soggetto che rilascia il visto di conformità per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio oppure dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
2
Qual è la scadenza generale per inviare la comunicazione, salva l’eccezione per i soggetti Ires e le partite Iva?
La comunicazione dell’opzione, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, deve essere presentata all’agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica entro il 29 aprile, salva la deroga per soggetti Ires e partite Iva prevista dall’emendamento. Per la cessione delle rate residue, l’opzione è irrevocabile e si riferisce obbligatoriamente a tutte le rate non ancora utilizzate in dichiarazione.
3
La comunicazione può essere annullata una volta inviata?
La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio ed entro lo stesso termine si può inviare una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. Non si comprende come possano essere corretti errori dopo tale scadenza (risposta a interrogazione parlamentare n. 5-06751 del 20 ottobre 2021), in particolare se il cessionario/fornitore ha a sua volta erroneamente accettato il credito sul proprio cassetto fiscale.
4
Quali controlli verranno esercitati?
L’articolo 122-bis del Dl 34/2020 prevede una procedura di controllo preventivo delle comunicazioni di opzione e delle cessioni (anche successiva alla prima), che può scattare entro cinque giorni lavorativi dall’invio. L’Agenzia può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni che presentano profili di rischio, riferiti a dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Il controllo formale preventivo non impedisce successive verifiche sostanziali.

