Privati, cessioni e sconti in fattura 2021 da comunicare entro il 29 aprile
Calendario in evoluzione. Per i soggetti Ires e le partite Iva un emendamento sposta il termine della dichiarazione al 15 ottobre: ciò vale anche per gli immobili di questi contribuenti che, in quanto condominiali, hanno beneficiato del superbonus
Niente più corsa contro il tempo per inviare, entro il 29 aprile, la comunicazione alle Entrate di opzione di cessione del credito o di sconto in fattura da parte di soggetti Ires e titolari di partita Iva «tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022».
Se divenisse definitivo l’emendamento approvato dalle commissioni riunite Ambiente-Attività produttive della Camera al Dl 17/2022, questi soggetti avranno tempo sino al 15 ottobre.
Ricordiamo, in primo luogo, che la comunicazione dell’opzione in scadenza il 29 aprile riguarda il primo beneficiario della detrazione, che trasferisce a un qualunque soggetto terzo (banca, fornitore eccetera) il proprio bonus 2021 sotto forma di credito d’imposta.
I trasferimenti successivi (per esempio da banca a banca o da fornitore a banca) non scadono il 29 aprile e non vengono trasmessi con il modello approvato lo scorso 3 febbraio ma direttamente sulla piattaforma delle Entrate. Per cui non sono interessate dalla possibile modifica.
Il primo trasferimento è quasi sempre operato da un “privato”, soggetto Irpef, che cede a terzi la propria detrazione per monetizzarla e non portarla in dichiarazione. Queste comunicazioni – per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue 2020 – continueranno a dover essere effettuate entro il 29 aprile, anche se riguardano interventi condominiali. Scadranno, invece, al 15 ottobre le comunicazioni riguardanti le opzioni esercitate da:
• imprese e professionisti che hanno sostenuto su immobili strumentali o immobili merce (solo per imprese) interventi agevolati ecobonus o sismabonus (alle varie percentuali di detrazione) o di bonus facciate;
• imprese e professionisti che fruiscono del superbonus 110% come condòmini per interventi alle parti comuni nell’ambito di condomìni a prevalenza abitativa;
• altri soggetti Ires ammessi dal comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio a fruire del superbonus: Iacp ed enti assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alcuni enti del cosiddetto Terzo Settore (Onlus, Adv e Aps) nonché associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente, queste ultime, agli interventi operati su immobili adibiti a spogliatoi.
Una prima riflessione riguarda i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: se l’emendamento verrà approvato nel testo oggi conosciuto, che riserva la scadenza del 15 ottobre a coloro che «sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022», per questi soggetti le comunicazioni dovrebbero mantenere la scadenza del 29 aprile, soluzione assai poco sistematica.
Per le partite Iva non Ires, premesso che il rinvio non interessa gli immobili appartenenti alla sfera privatistica (le cui opzioni andrebbero comunque comunicate entro il 29 aprile), resta il dubbio per gli immobili a uso promiscuo (professionisti, imprenditori individuali eccetera), per i quali il bonus casa è ridotto al 50%, in forza del comma 3-bis dell’articolo 16-bis del Tuir e, per estensione interpretativa, la stessa riduzione si applica agli interventi di riqualificazione energetica, ammessi o meno al superbonus (risposte a interpello 570/202, 65/2021 e 198/2021). Dovrebbe trattarsi di immobili “privati” (scadenza comunicazione: 29 aprile), ma servirà un chiarimento ufficiale.
fonte sole24h

