È QUANTO EMERSO IERI DALLE INTERROGAZIONI IN COMMISSIONE VI ALLA CAMERA
Bonus sisma, 3 anni in più
Bonus edilizi, tre anni in più anche per il condominio oggetto di sisma bonus. Disco verde alla proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione anche per gli edifici condominiali che sono oggetto di sisma bonus. La condizione è che però sia rispettato il perimetro soggettivo dell’art.8-bis del dl Rilancio. Per tutti gli altri soggetti il termine rimane fissato al 30 giugno 2022.

Questo è sola uno dei riscontri espressi da Palazzo Chigi sull’accesso ai bonus fiscali edilizi, emersi ieri in Commissione finanze alla Camera, dove il sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze, Federico Freni, ha replicato all’interrogazione proposta dall’On. Gian Mario Fragomeli (Pd). Una risposta articolata quella del rappresentate Mef, che sullo stesso tema aveva ieri già rimbalzato all’Agenzia delle Entrate i chiarimenti richiesti nell’interrogazione dall’On. Nunzio Angiola (Misto).

Risposta affermativa, in primis, rispetto alla proroga al 31 dicembre 2015 prevista dalla legge di bilancio 2022 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione anche per gli edifici condominiali, ante e post intervento, oggetto di sisma bonus. La condizione è che però sia rispettato il perimetro soggettivo dell’art.8-bis del dl Rilancio. Per tutti gli altri soggetti destinatari, il termine rimane fissato al 30 giugno 2022.

Conferme anche in relazione ai valori in tabella A allegata al decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022 e recante i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, riportati al netto di Iva. Tali valori infatti sarebbero da intendersi al netto «anche dei costi delle opere provvisionali quali l’allestimento del cantiere e la messa in sicurezza in quanto ricomprese tra le opere di installazione e manodopera». Il riscontro Mef arriverebbe dopo un confronto con il Mite, il quale a sua volta avrebbe confermato «che i costi di cui all’Allegato A non contengono i costi delle opere provvisionali (compresi i ponteggi) e delle opere connesse ai costi della sicurezza».

In corso di valutazione, poi, la compatibilità del meccanismo dello sconto in fattura con l’istituto dello split payment che con quello del reverse-charge. Come richiamato dagli onorevoli interroganti, infatti, non sarebbe ancora ben chiaro se, in caso di sconto in fattura, l’esonero previsto dalla circolare nn.30/E/2020 delle Entrate sullo split payment per le cessioni di beni e prestazioni di servizi relative agli interventi ammessi al Superbonus, ed eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp) sia da estendersi anche al meccanismo del reverse charge.

Parere negativo, invece, nel caso di applicazione del meccanismo Iva pro-rata, per la possibilità di prevedere che la società chiari al fornitore la percentuale di detrazione Iva che è tenuta ad applicare in via provvisoria. Ciò eviterebbe sì il versamento dell’Iva al fornitore, qualora si proceda con lo sconto in fattura. Tuttavia secondo il Mef, «essa sarebbe una strada non percorribile», sulla quale si attendono «dall’Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti nei propri documenti di prassi».

Via libera poi alla fruizione della detrazione del 50% per i lavori per il condomino, proprietario dell’unità immobiliare facente parte del condominio oggetto degli interventi, che paga le rate «residue» relative all’esecuzione dei lavori condominiali dopo vendita di unità in condominio. La condizione, sottolinea però il Mef, è che vengano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma.

Infine, nessuna valutazione di merito per la richiesta relativa all’applicazione del Superbonus anche sugli immobili cosiddetti fiscalizzati, già assoggettati all’Imu, nel caso in cui i beneficiari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni alternative alla demolizione.

fonte italiaoggi