Sentenza: la commissione ristretta non vincola l’assemblea
Redazione22 aprile 2022Edit this post

La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte concerne il valore ed i limiti dell’incarico deliberato dall’Assemblea condominiale ad una commissione ristretta di condomini di designare un professionista per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico.
Nel caso in esame, in osservanza all’incarico ricevuto, la Commissione ristretta dei condomini aveva individuato il professionista idoneo cui affidare l’incarico e l’Amministratore aveva firmato il contratto di appalto per il rifacimento dell’impianto elettrico.
Terminati i lavori l’Amministratore redigeva il riparto delle spese sostenute.
I condomini dissenzienti impugnavano la delibera assembleare ritenendo illegittimamente deliberati i lavori demandati alla Commissione e, di conseguenza, illegittima la ripartizione dei costi sostenuti.
La Suprema Corte ha chiarito che rientra nei poteri dell’assemblea condominiale nominare una commissione ristretta di condomini affinché assuma determinazioni di competenza assembleare ma, affinché tali determinazioni siano vincolanti, l’assemblea deve approvarle con le maggioranze stabilite dalla legge.
Da ciò consegue che, in mancanza di delibera assembleare che approvi la scelta della Commissione ristretta anche per quanto concerne i costi, l’appalto dei lavori sottoscritto dall’Amministratore non è opponibile ai condomini se non sussistono particolari ragioni di urgenza.