Ripartizione spese acqua: va fatta sui consumi effettivi?
Nel mio condominio, i consumi di acqua fredda sono ripartiti in base al numero di persone residenti, in mancanza di contatori singoli, eccezion fatta per il mio ristrutturato da poco. Posso chiedere che l’addebito mi venga fatto sulla base dei miei consumi effettivi?
Secondo la giurisprudenza (Trib. Milano, sentenza n. 4275/2019, sentenza n. 1280/2018), è libera l’installazione dei contatori d’acqua individuali in condominio, che anzi deve considerarsi necessaria secondo la legge.
Il riferimento è alla legge 36/1994 (sul servizio idrico integrato) nonché al successivo Dpcm del 4 marzo 1996 che ha previsto l’obbligo della misurazione dei consumi, richiamando la direttiva comunitaria n. 75/33.
Quindi, secondo i giudici, l’installazione del contatore, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, non solo è del tutto legittima, ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e, pertanto, non è necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell’installazione medesima.
A nulla rileva nemmeno che il regolamento contrattuale preveda la suddivisione delle spese per l’acqua in base ai millesimi di proprietà, perché la normativa sopra ricordata è di natura pubblicistica e anche di derivazione comunitaria, onde prevale sulle norme nazionali o locali eventualmente contrastanti e, ovviamente, sui regolamenti condominiali predisposti dai privati, anche se di natura contrattuale.
Per quanto riguarda i costi, i criteri sono i seguenti. Per i consumi dell’acqua vale quanto riportato dal contatore di sottrazione, cioè da quello individuale. Stesso discorso per le quote inerenti a fognatura e depurazione, che vanno a coincidere con la quota di consumo. Ciò per i consumi individuali. Potrebbero esistere dei consumi comuni (si pensi alle prese d’acqua nei giardini condominiali) oppure le cosiddette dispersioni. In tali casi, salvo differente convenzione, la spesa deve essere ripartita tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass., 1° agosto 2014 n. 17557) e quella di merito più recente non hanno dubbi. In particolare, con una pronuncia del gennaio 2017, il tribunale di Roma – nell’ambito di un giudizio riguardante la validità di una deliberazione condominiale avente ad oggetto la ripartizione dei consumi idrici – ha ribadito quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, ossia che per i consumi inerenti alle parti comuni, la spesa va ripartita tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà.
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